Questa settimana: lede la competenza regionale l’approvazione ministeriale dei piani triennali di fabbisogno del personale sanitario regionale; la questione della rivalutazione delle pensioni ritorna in Corte Costituzionale; dirigenti medici, il superamento dell'orario non è imputabile alla violazione di norme europee; assicurazione responsabilità professionale, i criteri per formulare richiesta risarcitoria; la clausola di salvaguardia non è riferita solo al budget assegnato dalla Regione alle Asl
Di seguito il Comunicato Stampa della Corte
Con la sentenza numero 114, depositata oggi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge numero 73 del 2024 che attribuisce ai Ministri della salute e dell’economia e delle finanze il potere di approvare i piani triennali di fabbisogno del personale sanitario regionale. La disposizione, che attribuisce a livello statale il potere di approvare i piani, invade la potestà legislativa concorrente di tutela della salute e quella residuale regionale in materia di organizzazione perché i piani, come osservato dalla Corte, servono a pianificare e organizzare le risorse umane delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale per garantire la piena funzionalità dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli di finanza pubblica. La Corte ha altresì dichiarato incostituzionale l’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge numero 73 del 2024, come convertito, laddove sottopone a una verifica di congruità del Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze le misure compensative che le Regioni devono adottare per poter incrementare la spesa per il personale sanitario. Tale verifica, secondo la Corte, comporta un controllo su decisioni che riguardano profili organizzativi di competenza delle Regioni perché la riallocazione delle risorse del bilancio regionale è un’operazione che comporta una ponderata valutazione di tutte le possibili opzioni che le Regioni possono scegliere per realizzare al meglio le proprie finalità istituzionali. È, invece, conforme a Costituzione l’articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge numero 73 del 2024, come convertito, che prevede l’adozione di una metodologia per la definizione di criteri generali destinati a determinare il fabbisogno di personale sanitario. La disposizione, afferma la Corte, non è, di per sé, in grado né di aggravare, né di colmare i divari socio-economici esistenti tra le Regioni italiane e di violare il diritto alla salute, né tantomeno di invadere la competenza legislativa delle Regioni e la loro autonomia perché la metodologia è costruita su dati forniti dalle Regioni stesse.
Tribunale di Trento – ordinanza 145/2024 - La questione della rivalutazione delle pensioni ritorna in Corte Costituzionale. L’ordinanza del Tribunale di Trento, invece, chiede alla Corte Costituzionale di verificare se, ferme restando le aliquote decrescenti di rivalutazione, un sistema ragionevole sia quello di applicare diverse aliquote per ciascuna fascia di pensione ovvero quello di applicare una sola aliquota commisurata all’ammontare complessivo del trattamento quando esso si eleva al di sopra di una determinata soglia. La Corte Costituzionale dovrà quindi ora affrontare una questione del tutto nuova e cioè se sia corretta la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi (cd. sistema a blocchi) anziché sulle distinte fasce di importo degli stessi trattamenti (cd. sistema a scaglioni) come prescritto dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica contenuta nell’art. 1, comma 478 della legge 27.12.2019, n. 160 che a partire dal 01.01.2022 ha sostituito l’art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000.
Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 18381/2025 Dirigenti medici, il superamento dell'orario non è imputabile alla violazione di norme europee. Ai fini dell'esclusione dal limite di orario di lavoro settimanale e dal periodo minimo di riposo giornaliero previste dalle Direttive 93/104/CE e 2003/88/CE, la qualifica di dirigente medico, non implica automaticamente una piena autonomia decisionale sull'organizzazione dell'orario di lavoro. Pertanto, il superamento dell'orario stabilito può non essere direttamente imputabile alla violazione delle norme europee: occorre la prova della imposizione dell'orario eccedente da parte del datore di lavoro.
Corte d'Appello Venezia - Sez. IV - sentenza 1278/2025 Assicurazione responsabilità professionale, i criteri per formulare richiesta risarcitoria. In tema di polizza assicurativa stipulata con formula claims made, la semplice comunicazione di insoddisfazione da parte di un paziente verso una prestazione professionale non costituisce di per sé una richiesta risarcitoria idonea a configurare un sinistro. È necessario che dalla comunicazione emerga chiaramente la volontà del danneggiato di ottenere il risarcimento del danno per attivare la copertura assicurativa.
Tar Campania - Sezione IX - sentenza n. 5227/2025 La clausola di salvaguardia non è riferita solo al budget assegnato dalla Regione alle Asl. La suddetta preclusione deve ritenersi estesa sia agli atti con i quali il budget è ripartito tra le ASL, sia a quelli con cui esso è stato distribuito tra le singole strutture accreditate, e ciò sia perché il tenore letterale della clausola non autorizza distinzioni al riguardo, sia per ragioni di coerenza sistematica, tenuto conto che la "tenuta" del sistema si fonda tanto sull'intangibilità degli atti regionali a monte che, a valle, su quella dei provvedimenti che tali risorse regionali ripartiscono tra e all'interno dei singoli distretti delle ASL