La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 73/2024 che attribuisce ai Ministri della salute e dell’economia e delle finanze il potere di approvare i piani triennali di fabbisogno del personale sanitario regionale. La disposizione, che attribuisce a livello statale il potere di approvare i piani, invade la potestà legislativa concorrente di tutela della salute e quella residuale regionale in materia di organizzazione perché i piani, come osservato dalla Corte, servono a pianificare e organizzare le risorse umane delle aziende e degli enti del Ssn per garantire la piena funzionalità dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli di finanza pubblica.