Per le Regioni in piano di rientro, come la Puglia, i fondi del Servizio sanitario regionale sono preordinati al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e non possono essere utilizzati per spese che non sono direttamente destinate a prestazioni sanitarie. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 4 del 2026, dove ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 98, comma 5, e 160, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 42 del 2024, là dove prevedono l’erogazione di contributi del Fondo sanitario per finalità non direttamente riconducibili a prestazioni sanitarie.