Questa settimana: contributo richiesto alle Regioni come concorso agli obiettivi di finanza pubblica; indennità di turno spetta al dipendente in ferie; sanzione disciplinare illegittima in ambiente stressogeno: risarcimento al lavoratore; specializzandi, il risarcimento non può essere calcolato sulla borsa del d.lgs. 257/1991; attività extramuraria e incarichi non autorizzati; indennità di accompagnamento, il requisito sanitario riconosciuto anche retroattivamente
Corte Costituzionale - sentenza n. 152/2025 Contributo richiesto alle regioni come concorso agli obiettivi di finanza pubblica. La Corte costituzionale ha respinto il ricorso della Campania sul contributo delle Regioni alla finanza pubblica, riconoscendone la legittimità. Tuttavia, ha sollecitato il legislatore a rivedere il divieto assoluto per le Regioni in disavanzo di investire le risorse, avvertendo che ciò rischia di accentuare i divari territoriali. La Corte ha inoltre chiesto il coinvolgimento obbligatorio della Conferenza Stato-Regioni nella prossima manovra di bilancio, per evitare "tagli al buio" insostenibili per i servizi ai cittadini.
Cassazione Sez. lavoro - ordinanza n. 25528/2025 L’indennità di turno spetta ai dipendenti della sanità anche durante il periodo di ferie. La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.
Corte d'Appello Bologna - Sez. Lavoro - sent. 394/2025 Sanzione disciplinare illegittima in ambiente stressogeno, dovuto il risarcimento al lavoratore. L'adozione di una sanzione disciplinare illegittima nei confronti di un dipendente, in un contesto lavorativo stressogeno, può configurare una situazione di straining e giustificare la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali. La responsabilità datoriale per violazione dell'art. 2087 c.c. si estende alla creazione di un ambiente di lavoro che, aggravato da pratiche disciplinari ingiustificate, provoca un danno alla salute del lavoratore.
Corte d'Appello Roma - Sez. I - sentenza n. 4968/2025 Specializzandi, il risarcimento non può essere calcolato sulla borsa del d.lgs. 257/1991. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, gli importi da corrispondere ai medici specializzandi che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, per i danni derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati alla borsa di studio introdotta con il d.lgs. n. 257 del 1991 (che non ha efficacia retroattiva ed è diretta ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore nazionale, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi).
Corte dei Conti Toscana - sentenza n. 102/2025 Attività extramoenia, restituzione dei compensi percepiti per incarichi non autorizzati. L'art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede l'obbligo di riversamento dei compensi percepiti per incarichi non autorizzati, non si applica ai dirigenti medici operanti in regime di attività extramuraria. L'art. 53, comma 6, esclude tale obbligo per i dipendenti pubblici ai quali è consentito lo svolgimento di attività libero-professionali da disposizioni speciali.
Tribunale Milano - Sez. lavoro - sent. 3266/2025 Indennità di accompagnamento, il requisito sanitario riconosciuto anche retroattivamente. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, il requisito sanitario può essere accertato anche retroattivamente, alla data della domanda amministrativa, qualora la documentazione medica dimostri la presenza dei requisiti già anteriormente alla visita medico-legale più recente.