Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, gli importi da corrispondere ai medici specializzandi che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, per i danni derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati alla borsa di studio introdotta con il d.lgs. n. 257 del 1991 (che non ha efficacia retroattiva ed è diretta ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore nazionale, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi).