La suddetta preclusione deve ritenersi estesa sia agli atti con i quali il budget è ripartito tra le ASL, sia a quelli con cui esso è stato distribuito tra le singole strutture accreditate, e ciò sia perché il tenore letterale della clausola non autorizza distinzioni al riguardo, sia per ragioni di coerenza sistematica, tenuto conto che la "tenuta" del sistema si fonda tanto sull'intangibilità degli atti regionali a monte che, a valle, su quella dei provvedimenti che tali risorse regionali ripartiscono tra e all'interno dei singoli distretti delle ASL.