Nell'ambito dell'attività di vendita al pubblico di farmaci è il titolare che gestisce il fabbisogno di personale e procede alle assunzioni degli addetti al servizio, con la logica conseguenza che non può che gravare sul titolare l'onere di effettuare le comunicazioni dei dati dei lavoratori, come previsto dall'art. 32 del R.D. n. 1706 del 1938.