Corte Costituzionale – sentenza n. 19/2024. Legittimo il sistema di raffreddamento della rivalutazione automatica delle pensioni introdotto dalla legge di bilancio per il 2023.Si riporta il comunicato stampa della Corte Costituzionale
“La legge di bilancio per il 2023, nell’introdurre misure di “raffreddamento” della rivalutazione automatica delle pensioni superiori a quattro volte il minimo INPS, non ha leso i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza posti a garanzia dei trattamenti pensionistici. Lo ha deciso la Corte costituzionale, con la sentenza n. 19 dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti. Secondo la Corte, il meccanismo legislativo non è irragionevole perché salvaguarda integralmente le pensioni di più modesta entità e, per un periodo limitato, riduce progressivamente la percentuale di indicizzazione di tutte le altre al crescere degli importi dei trattamenti, in ragione della maggiore resistenza delle pensioni più elevate rispetto agli effetti dell’inflazione. Le scelte del legislatore risultano coerenti con le finalità di politica economica, chiaramente emergenti dai lavori preparatori e legittimamente perseguite, volte a contrastare anche gli effetti di una improvvisa spinta inflazionistica incidente soprattutto sulle classi sociali meno abbienti. Delle perdite subite dalle pensioni non integralmente rivalutate, del resto, il legislatore potrà tenere conto in caso di eventuali future manovre sull’indicizzazione dei medesimi trattamenti”.
Cassazione Sez. Lavoro - sentenza n. 31536/2024 Procedimento disciplinare - sospensione dei termini. La sospensione dei termini per i procedimenti disciplinari e la successiva proroga si applicano ai procedimenti iniziati successivamente al 23.02.2020 e non solo a quelli pendenti, in particolare "il termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, ratione temporis applicabile, decorre dall'acquisizione della notizia dell'infrazione, da individuarsi all'esito di tutti quegli accertamenti che, secondo una valutazione di ragionevolezza da compiersi ex ante, avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta addebitata o di quelle connesse".
Tribunale di Palmi - sentenza n. 746/2024. Morte e perdita di chance per mancato trasferimento in ospedale. C'è responsabilità della struttura sanitaria anche per la perdita di chance di sopravvivenza della paziente, intesa come riduzione della possibilità di rallentare l'evoluzione patologica, indipendentemente dalla certezza del risultato finale. È necessaria una dimostrazione della condotta colposa e del nesso causale tra l'azione od omissione dei sanitari e la diminuzione delle probabilità di un esito favorevole.
Cassazione Sez. Lavoro - ordinanza n. 31356/2024 Funzione di coordinamento, la differenza tra prima applicazione e retribuzione a regime. Nel caso di specie la funzione di coordinamento si assume svolta nell'arco temporale luglio 2005-agosto 2015, ovvero in periodo che non rientra nella fase cd. di prima applicazione, ma in quella cd. a regime. Quanto alla disciplina cd. a regime va ricordato che valgono le diverse regole desumibili dall'art. 5, comma 2, CCNI del 20.09.2001 e dall'art. 19, lett. c), del CCNL 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione si basa su determinati requisiti di anzianità, nonché su criteri stabiliti dalle Aziende con propri specifici atti ed in forza di procedure selettive.
Cassazione Sez. Lavoro - ordinanza n. 33758/2024 Rischio finanziario dell'ente pubblico, conciliazione e stabilizzazione. Il rapporto di lavoro subordinato instaurato di fatto da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione.
Cassazione Sez. Lavoro - ordinanza n. 31545/2024 Principio non discriminazione contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato. In materia di pubblico impiego privatizzato, non è ammessa la conversione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato; tuttavia, laddove il rapporto di somministrazione risulti illegittimo, l'amministrazione pubblica-utilizzatrice viene sostituita all'agenzia di somministrazione come datore di lavoro, con il conseguente diritto del lavoratore al trattamento economico previsto per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in proporzione alla durata del servizio (art. 36 del d.lgs. n. 165/2001).
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