Questa settimana: costituzionalità sugli obblighi di distanziamento e utilizzo delle mascherine; intramoenia e Irap: il costo non grava sul medico; la riduzione alla metà dell'IRPEG è inapplicabile alle aziende sanitarie locali; il lavoratore in permesso 104 può fare sport; la vittima di infortunio che non cerca altro lavoro compatibile aggrava il danno; responsabilità medica: quando conta la malattia preesistente.
Corte Costituzionale - sentenza n. 97 del 3 luglio 2025 Costituzionalità sugli obblighi di distanziamento e utilizzo delle mascherine. Con la sentenza numero 97 del 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Bolzano, delle disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano numero 4 del 2020 che, durante la pandemia, avevano disciplinato gli obblighi di distanziamento interpersonale e di utilizzo della mascherina, oltre che la sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di loro violazione.
Cassazione Sezione lavoro - ordinanza n. 9655/2025 Intramoenia e Irap: il costo non grava sul medico. Il costo sostenuto per l'IRAP non può essere traslato sul medico che svolge l'attività professionale intra moenia, per mezzo di una sostanziale riduzione del suo compenso; ma deve essere traslato sull'utenza, per mezzo di una tariffa adeguata.
Cassazione Sezione lavoro - ordinanza n. 14763/2025 Il lavoratore in permesso 104 può fare sport. I permessi L. 104 sono concessi su base giornaliera e non oraria, vale a dire che la fruizione del permesso e la prestazione di assistenza non devono necessariamente coincidere con l'orario di lavoro. Ciò in quanto prevale una funzionalità tra il godimento del permesso e le necessità, gli oneri, le incombenze che connotano l'attività di assistenza delle persone disabili. È quindi determinante, ai fini della corretta valutazione del rispetto normativo, l'esistenza di un diretto e rigoroso nesso causale tra la fruizione del permesso e l'assistenza alla persona disabile
Corte Giustizia tributaria Toscana - sez. IV - sent. 404/2025 La riduzione alla metà dell'IRPEG è inapplicabile alle aziende sanitarie locali. La riduzione alla metà dell'I.R.P.E.G., prevista per gli enti ospedalieri, è inapplicabile alle aziende sanitarie locali non potendo esse, alla stregua del quadro normativo succedutesi nel tempo, equipararsi ai primi, perché assegnatarie, oltre che dell' assistenza ospedaliera, di attività e funzioni nuove e diverse da quelle già di questi ultimi, i quali, peraltro, hanno mantenuto una loro autonomia, o perché costituiti in "aziende ospedaliere" oppure quali "presidi ospedalieri" nell'ambito delle predette ASL.
Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 16604/2025 La vittima di infortunio che non cerca altro lavoro compatibile aggrava il danno. La vittima di lesioni, privata del proprio lavoro, che rimane inerte, senza cercarne un altro compatibile con le sue condizioni di salute, assume una condotta che, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c., concorre ad aggravare il danno. Tale condotta, tuttavia, non può bastare, da sola, ad elidere il diritto al risarcimento del danno da perdita del reddito.
Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 17006/2025 Responsabilità medica: quando conta la malattia preesistente. In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia o menomazione in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno che, concorrendo con il fatto illecito, non rileva ai fini della determinazione del grado di invalidità permanente né nella liquidazione del danno, salvo il caso in cui essa si configuri come menomazione "concorrente" e non meramente "coesistente" rispetto ai postumi dell'illecito.
17 Giugno 2025