Questa settimana: Ferie, l’indennità sostitutiva delle ferie spetta anche ai direttori di struttura complessa, ove il mancato godimento delle stesse dipenda dall’inadempimento degli obblighi organizzativi dell’Azienda.
Conferimento incarichi di direzione di struttura complessa; procedimento disciplinare, rinvio “per relationem” agli atti del procedimento penale; le conseguenze dell’inosservanza dell’ordine di servizio; principi in materia di valutazione della prova scientifica; le differenze tra l'attività di informatore medico scientifico e quella di agente.
Tribunale Ferrara - Sez. lavoro - sentenza n. 96/2025 Indennità sostitutiva delle ferie: anche i dirigenti medici di struttura complessa ne hanno diritto
Il Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, ha ritenuto spettante ai dirigenti medici di struttura complessa, che hanno un ampio margine di autonomia nell’organizzare la fruizione delle proprie ferie e del personale addetto alla struttura, alla cessazione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie non godute, ove il mancato godimento delle ferie dipenda dall’inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro.
Consiglio di Stato - Sez. III - sentenza n. 3684/2025 Conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa. L'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 ha previsto che le Regioni disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa con avviso pubblico nel quale la commissione incaricata valuta i curricula professionali degli interessati sulla base dei titoli professionali posseduti, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio. All’esito della valutazione la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati.
Cassazione Sez. Lavoro - ordinanza n. 11948/2025 Licenziamento - Procedimento disciplinare. Ai fini della contestazione di illeciti disciplinari ai propri dipendenti, nel conseguente procedimento giurisdizionale è comunque consentito alla pubblica amministrazione di avvalersi, per dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare, degli atti del procedimento penale, che laddove presentino elementi di fatto valutabili dal giudice dell'impugnazione del licenziamento, vanno considerati anche alla stregua del mero richiamo “rinvio per relationem” effettuato dal datore di lavoro e anche laddove non sia proposta una specifica attività istruttoria.
Cassazione Sez. lavoro - ordinanza n. 1911/2025 Ordine di servizio, le conseguenze della sua inosservanza. Il medico in servizio di pronta disponibilità che venga chiamato a prestare assistenza presso la struttura ospedaliera non può rifiutare la sua presenza e sindacare le ragioni della chiamata, assumendone la non conformità alla disciplina contrattuale; il rifiuto sarebbe contrario a buona fede, comportando una interruzione del servizio di assistenza nell'arco della 24 ore, la cui continuità risponde ad un interesse pubblico prevalente e non procrastinabile.
Cassazione Penale - Sez. IV - sentenza n. 20374/2025 Principi in materia di valutazione della prova scientifica. La Corte di legittimità non è giudice del sapere scientifico, giacché non detiene proprie conoscenze privilegiate, ma è chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine alla affidabilità delle informazioni che vengono utilizzate ai fini della spiegazione del fatto. Rispetto a tale apprezzamento, quindi, non deve stabilire se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia stata razionale e logica.
Cassazione Sezione Lavoro - ordinanza n. 13688/2025 Le differenze tra l'attività di informatore medico scientifico e quella di agente. L'attività del propagandista di medicinali, che può svolgersi sia nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo che in quello del rapporto di lavoro subordinato, consiste nel persuadere la potenziale clientela dell'opportunità dell'acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza promuovere la conclusione di contratti. Dall'anzidetta attività differisce quella dell'agente, il quale, nell'ambito di un'obbligazione non di mezzi ma di risultato, deve altresì pervenire alla promozione della conclusione dei contratti, essendo a questi direttamente connesso e commisurato il proprio compenso.
17 Giugno 2025