Il medico in servizio di pronta disponibilità che venga chiamato a prestare assistenza presso la struttura ospedaliera non può rifiutare la sua presenza e sindacare le ragioni della chiamata, assumendone la non conformità alla disciplina contrattuale; il rifiuto sarebbe contrario a buona fede, comportando una interruzione del servizio di assistenza nell'arco della 24 ore, la cui continuità risponde ad un interesse pubblico prevalente e non procrastinabile.