Questa settimana: assegnazione mansioni inferiori; licenziamento per assenza ingiustificata dal servizio; centro privato accreditato e Asl: il contratto può essere stipulato anche dopo le prestazioni; diritto alla permanenza in una graduatoria concorsuale a tempo indeterminato; incarico quinquennale di Direzione della UOC e giurisdizione del giudice amministrativo; differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute; massofisioterapisti: non sono professionisti sanitari, ma operatori di interesse sanitario
Cassazione Sez. Lavoro - ordinanza n. 12139/2025 Impiego pubblico - Mansioni inferiori. Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra un'esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza del datore di lavoro pubblico e che l'assegnazione a mansioni inferiori avvenga in via marginale e occasionale rispetto alle attività qualificanti del suo inquadramento professionale.
Cassazione Sez. Lavoro - sentenza n. 6133/2025 Licenziamento - Assenza ingiustificata dal servizio. In tema di pubblico impiego privatizzato, l'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni superiore a tre nell'arco di un biennio o per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni può comportare l'intimazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001. La giustificazione delle assenze deve avvenire nelle forme previste dall'art. 55-septies del medesimo decreto legislativo.
Corte d'Appello Napoli - Sez. V - sentenza n. 877/2025 Centro privato accreditato e Asl, il contratto può essere stipulato anche dopo le prestazioni. Il contratto stipulato ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 tra un centro privato accreditato e l'ASL può essere validamente stipulato anche successivamente alla prestazione delle attività sanitarie, con efficacia retroattiva. In tal modo, gli effetti del contratto regolano retroattivamente i rapporti di fatto inerenti alle prestazioni già eseguite, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali.
Tar Campania - Sezione V - sentenza n. 3334/2025 Diritto alla permanenza in una graduatoria concorsuale a tempo indeterminato. L’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con una pubblica amministrazione non può comportare la perdita del diritto alla permanenza in una graduatoria concorsuale a tempo indeterminato. L’art. 36, comma 2, del Testo Unico del Pubblico Impiego consente, difatti, la stipulazione di contratti a tempo determinato anche nei confronti di candidati idonei in graduatorie a tempo indeterminato, con la chiara previsione della conservazione della relativa posizione.
Tar Campania - Sezione IX - sentenza n. 2523/2025 Incarico quinquennale di Direzione della UOC e giurisdizione del giudice amministrativo. Le innovazioni introdotte all'art. 15, co. 7-bis, d.lgs. 502/1992, dall’art. 20, co. 1, L. 118/2022, rappresentano che il momento dominante ispirato a logica fiduciaria è venuto meno, dovendo la valutazione comparativa della Commissione essere condotta secondo criteri fissati preventivamente, e dovendosi mettere capo ad una graduatoria dei candidati che vincola totalmente la scelta del direttore generale, destinata indefettibilmente a cadere sul candidato che ha conseguito il miglior punteggio; pertanto, la controversia in questione appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Cassazione Penale - Sez. I - sentenza n. 18836/2025 Differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute. Ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario.
Consiglio di Stato - Sez. III - sentenza n. 4579/2025 Massofisioterapisti: non sono professionisti sanitari, ma operatori di interesse sanitario. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4579/2025 ha definitivamente respinto l’appello proposto da oltre 300 massofisioterapisti contro il Ministero della Salute, ribadendo la distinzione tra “operatori sanitari” e “professionisti sanitari” e consolidando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.