In tema di pubblico impiego privatizzato, l'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni superiore a tre nell'arco di un biennio o per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni può comportare l'intimazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001. La giustificazione delle assenze deve avvenire nelle forme previste dall'art. 55-septies del medesimo decreto legislativo.