Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quel-le di assegnazione, a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra un'esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza del datore di lavoro pubblico e che l'assegnazione a mansioni inferiori avvenga in via marginale e occasionale rispetto alle attività qualificanti del suo inquadramento professionale.