Il contratto stipulato ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 tra un centro privato accreditato e l'ASL può essere validamente stipulato anche successivamente alla prestazione delle attività sanitarie, con efficacia retroattiva. In tal modo, gli effetti del contratto regolano retroattivamente i rapporti di fatto inerenti alle prestazioni già eseguite, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali.