Il ricorso di un medico, dimessosi dalla struttura sanitaria, che chiedeva il riconoscimento del rapporto di lavoro dipendente e il pagamento del Tfr, è stato accolto dalla Corte di appello sulla base della rilevanza complessiva di una serie di indici che in primo grado erano stati apprezzati isolatamente. Il pregio specifico della sentenza della è nel concetto che l'inettitudine di una prestazione come quella medica ad essere assoggettata a disposizioni superiori, in quanto caratterizzata da personalità e autonomia nelle decisioni su diagnosi e terapie dei pazienti, non vale quale elemento di esclusione di un rapporto di lavoro subordinato con la struttura sanitaria.