In materia di pubblico impiego privatizzato, non è ammessa la conversione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato; tuttavia, laddove il rapporto di somministrazione risulti illegittimo, l'amministrazione pubblica-utilizzatrice viene sostituita all'agenzia di somministrazione come datore di lavoro, con il conseguente diritto del lavoratore al trattamento economico previsto per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in proporzione alla durata del servizio (art. 36 del d.lgs. n. 165/2001).