Cassazione Sezione Lavoro
31/07/2026

Cassazione Sezione Lavoro – sentenza n. 24320/2026 Professioni sanitarie, Cassazione: senza iscrizione all‘albo il licenziamento è legittimo

Un dipendente pubblico assunto come fisioterapista è stato licenziato per la mancanza di iscrizione all’ordine professionale, requisito obbligatorio per lo svolgimento di attività sanitarie. Il lavoratore, in possesso del solo titolo di massofisioterapista, non si era iscritto all’apposito elenco speciale ad esaurimento entro il termine del 31 dicembre 2019, richiedendo l’iscrizione solo dopo la risoluzione del rapporto. Nel conseguente giudizio civile, volto a ottenere l'annullamento del licenziamento e la reintegrazione, il ricorrente ha invocato l’obbligo aziendale di repechage in mansioni non sanitarie e la retroattività di una norma successiva che aveva prorogato i termini di iscrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. 

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