In questa pagina inseriamo i vostri quesiti e le risposte.
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Da che periodo partono globalmente gli arretrati?
Dal 1/1/24
D. Quando dovrebbero arrivare gli arretrati in busta paga e l'aumento di stipendio?
R. In media 1 o 2 mesi dopo la firma definitiva del contratto, che avverrà non appena la preintesa avrà avuto l'avallo della Corte dei Conti
D. La ricostituzione del rapporto di lavoro permette di essere riassunti anche presso altra azienda e dunque rappresenta una specie di mobilità se si prendono accordi con la altra nuova azienda?
R. Di fatto sì ma con una differenza: nella mobilità non c’è novazione del rapporto di lavoro (quindi ad esempio le ferie non fruite si trasferiscono automaticamente) mentre nella cessazione e successiva ricostituzione c’è novazione (per cui ad esempio le ferie non fruite non si trasferiscono).
D. Il servizio di pronta disponibilità non viene sostanzialmente modificato né nella retribuzione né nella regolamentazione, nonostante i numerosi contenziosi in essere nelle singole ASL riguardo le tempistiche del "successivo riposo" previsto? Cosa è previsto per la pronta disponibilità e per coloro che loro malgrado sono "costretti" ad effettuarla?
R. La possibilità di aumento dell'indennità di pronta disponibilità - se il fondo del disagio è capiente - è già previsto dal contratto 19/21 e nel contratto firmato il 18 novembre tale fondo è stato incrementato a partire dall'1/1/2024 di un importo pro capite annuo di euro 344,50.
A questa cifra andranno aggiunte le risorse assegnate a livello regionale (e mediante confronto sindacale a tale livello) relativamente al comma 435 (comma Gelli), eventualmente parte delle risorse relative al 435 bis (comma Speranza) e infine in tutto o in parte le risorse previste dal comma 4 dell'art.19 della preintesa (euro 193,00 per ogni unità di personale in servizio al 31/1/2021. Con tali risorse quindi, si può aumentare a livello aziendale l'indennità in questione. Per quanto riguarda il "successivo riposo" trattasi di materia in gran parte normata dal DL 66/2003 e per la parte relativa al contratto nulla è stato cambiato, ferma restando la necessità - già prevista nel CCNL - di definire le modalità di riposo in un regolamento aziendale ad hoc che è obbligatorio. Qualora non ci fosse, ovviamente potrebbe essere avviato un contenzioso (come pare già in atto nella regione) e nel caso vi siano accertate e dimostrabili violazioni del DL 66/2003 si possono effettuare anche esposti alla Direzione del Lavoro competente per sede.
D. Né nell'ambito della attività intramuraria né altrove vengono citate e/o regolamentate le CTU (consulenze tecniche d'ufficio richieste dall'autorità giudiziaria), nonostante che le singole ASL abbiano localmente comportamenti assai diversi (anche nell'ambito della stessa regione) a riguardo di tale attività nei confronti del Dirigente medico in esclusività di rapporto. Appare questa una svista oppure altro?
R. In questa tornata contrattuale la materia non è stata trattata e quindi rimangono in vigore le norme del precedente CCNL.
Purtroppo la materia è piuttosto complessa, ma il suggerimento è l'applicazione dell'art.91 comma 1 o comma 2 b del CCNL 19/21.
In alternativa si può applicare la normativa relativa all'art.53 Dlgs 165/2001 e s.m.i. (incarichi occasionali che devono essere autorizzati) ma quest'ultima ipotesi appare meno favorevole.
D. Il comma 9 e 10 dell'articolo 9 (riguardante le ferie) appare non prendere assolutamente in considerazione lo stato reale della "situazione ferie" di molti dirigenti medici con un residuo di 150-250 giorni di ferie non godute. Domanda: con 15 GG di "ferie estive" e altre nell'anno, sempre fatte salve le esigenze di servizio, quando potranno essere esaurite e/o smaltite in tempi "umani"? Se le ferie sono un diritto irrinunciabile e peraltro "costituzionale" doveva essere previsto un algoritmo indipendente dalle "esigenze di servizio" (o qualcos'altro) altrimenti in pratica si mettono le fondamenta per una caterva di ricorsi giudiziari (peraltro già in essere in ASL come la mia)?
R. Le ferie sono un diritto/dovere garantito dalla Costituzione. Nella preintesa sottoscritta ieri è stata ribadita la responsabilità dell'Azienda e del dirigente sovraordinato che devono garantirne l'effettiva fruizione. Il dirigente ha il diritto/dovere di chiederne la fruizione ed è responsabilità dei dirigenti sovraordinati motivare la mancata autorizzazione. Anche in questo caso - oltre ai contenziosi giudiziari - il dirigente che vede leso un suo diritto può effettuare un esposto alla direzione provinciale del lavoro. Il nostro sindacato prevede a tal proposito per gli iscritti servizi di supporto e tutela legale.
D. Chiedo se l'indennità di specificità medica dal gennaio 2026 comprenderà comunque quanto previsto dalla Legge di bilancio in forma extracontrattuale e si sommerà a quanto previsto dal contratto (euro 9466) oppure no e, se no, come e perché?
R. L'indennità di specificità medica al momento attuale è quella prevista dalla preintesa. Se in manovra finanziaria il governo dovesse decidere di integrarla con risorse extracontrattuali (cosa auspicabile e per la quale l'Anaao Assomed si sta battendo) può decidere di aumentarla in una certa percentuale a una determinata decorrenza (e in questo caso l'aumento è automatico ed esigibile) oppure può decidere di destinare ad essa una somma complessiva e demandare al successivo contratto le modalità applicative: in quest'ultimo caso l'aumento non è automatico, ma necessita di quell'ulteriore passaggio, ferma restando la decorrenza stabilita e quindi l'erogazione a tempo debito di eventuali arretrati.
D. Sono biologa dirigente assunta dal 2011, dal prossimo anno entrerei nella categoria 1. anzianità uguale o superiore a 15 anni e inferiore a 20 anni In base al contratto che si andrebbe ad ufficializzare a breve avrei diritto a euro 7600 di aumento o, visto che non è detto che la firma arrivi per il 1 gennaio 2026, rimango con l'importo di 6600 euro?
R. Il tuo quesito si riferisce alla "Clausola di garanzia", somma dovuta qualora - in presenza di una determinata anzianità di servizio e di valutazioni positive - al dirigente al quale non sia già stato attribuito un incarico di valore uguale o superiore al valore della clausola stessa (cifra lorda annua).
A prescindere dalla firma, la decorrenza del beneficio è quella del compimento dell'anzianità, a patto che la valutazione (da effettuarsi entro tre mesi dal compimento dell'anzianità) sia positiva. Tu dovresti avere adesso in godimento (se non ti è stato dato alcun incarico, cosa che sarebbe un po' singolare, ma che non può essere esclusa) una clausola di garanzia pari a euro 5.665,00 lordi annui, che - al verificarsi delle suddette condizioni - passerebbe ad euro 7.600,00 con un incremento lordo annuo di euro 1.935,00.