Questa settimana: dottoresse madri in specializzazione, incarichi, legge 104, Libera professione, azione di rivalsa
Corte Costituzionale - sentenza 76 del 12 maggio 2026 La Consulta boccia la disciplina che penalizza le dottoresse madri in formazione
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina che penalizza le dottoresse madri durante il corso di formazione in medicina generale. Con la sentenza n. 76, la Corte ha stabilito che l’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 368/1999, viola la Costituzione nella parte in cui non prevede che il diploma di formazione specifica in medicina generale, conseguito nella prima data utile dopo il recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternità, sia considerato come acquisito nella sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti al medesimo corso.
Cassazione Civile - Sez. Unite - ordinanza 6970/2026 Conferimento incarichi di struttura complessa
La Cassazione civile, sezioni unite, con sentenza del 24.03.2026, n. 6970, ha evidenziato che la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo e livello. Di conseguenza il passaggio alla direzione di struttura complessa non è una “progressione verticale” (che richiederebbe la giurisdizione amministrativa), poiché non vi è il passaggio a un’area superiore o una novazione oggettiva del rapporto.
Cassazione Sezione lavoro - ordinanza n. 10976/2026 Legge 104, per avere i permessi non basta convivere con il disabile
Vivere sotto lo stesso tetto con una persona disabile, se manca un rapporto qualificato dalla legge, non dà diritto al beneficio.
I permessi della legge 104 spettano solo se esiste un preciso rapporto giuridico o affettivo riconosciuto dalla legge. La semplice convivenza, anche prolungata, non è sufficiente a giustificarne la concessione.
Cassazione Sezione lavoro - ordinanza n. 5018/2026 Soppressione della posizione organizzativa e diritto al mantenimento del valore economico
Un professionista sanitario, titolare di un incarico di posizione organizzativa (P.O.) triennale, vede la propria funzione prorogata oltre la scadenza naturale a causa di un complesso processo di riorganizzazione istituzionale che coinvolge più enti. Al termine di tale proroga "di fatto", l'amministrazione interrompe l'incarico e il relativo trattamento economico, negando l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dalla contrattazione collettiva. Il caso solleva questioni di diritto fondamentali: la configurabilità di una proroga legittima basata sulla necessità di continuità gestionale e la natura del beneficio economico spettante in caso di soppressione della posizione.
Cassazione Sezione lavoro - ordinanza n. 7264/2026 Medico in clinica: consulenza libero-professionale e inserimento nell'organizzazione aziendale
Un medico specialista opera per trent'anni in una clinica privata accreditata, impegnata in assistenza continuativa h24. Nonostante un contratto di consulenza, il professionista è inserito in una struttura piramidale dove i turni, seppur basati sulla disponibilità, vengono autoritativamente integrati dalla Direzione. I pazienti sono assegnati dalla struttura, le tera-pie concordate con i responsabili e la presenza è monitorata tramite fogli firma.
Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 9949/2026 Limiti dell'azione di rivalsa della struttura nei confronti del sanitario
In tema di responsabilità sanitaria, l'art. 9 della L. 8 marzo 2017, n. 24 costituisce disciplina speciale del rapporto interno tra struttura sanitaria (pubblica o privata) ed esercente la professione sanitaria ogniqualvolta la prestazione sia resa mediante l'organizzazione della struttura (sale operatorie, apparecchiature, personale, logistica), sicché il sanitario, anche se libero professionista e contrattualmente obbligato direttamente verso il paziente solvente, opera quale ausiliario ex art. 1228 c.c.; ne consegue che l'azione di rivalsa o di regresso della struttura è ammessa esclusivamente in presenza di dolo o colpa grave del sanitario.
Cassazione Civile - Sezione I - ordinanza 9005/2026 La sottoscrizione di rinunce contrattuali preclude l'azione di indebito arricchimento per prestazioni sanitarie extra-budget
Una struttura sanitaria ha erogato prestazioni eccedenti il tetto di spesa, incluse cure d'urgenza prestate su trasferimento da presidi pubblici, richiedendone il pagamento a titolo di indebito arricchimento. Successivamente, la struttura ha stipulato un contratto retroattivo accettando i limiti di spesa e rinunciando a ogni contenzioso relativo ai provvedimenti determinativi dei budget. Emergono i profili della sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c., della validità delle rinunce contrattuali ai crediti futuri e della natura non rifiutabile delle prestazioni salvavita in regime di accreditamento. Si discute inoltre la legittimità della fissazione retroattiva del tetto di spesa e i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza.
Cassazione - Sezione lavoro - ordinanza n. 7317/2026 Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale
Una dirigente amministrativa di un’azienda sanitaria richiede il riconoscimento della titolarità di un’unità operativa complessa e le relative differenze retributive, sostenendo di aver svolto mansioni superiori in via continuativa nonostante la mancata formalizzazione dell’incarico. Il caso solleva questioni cruciali sull’onere della prova e sulla specificità della contestazione dei fatti in giudizio, secondo il principio di non contestazione.