In tema di responsabilità sanitaria, l'art. 9 della L. 8 marzo 2017, n. 24 costituisce disciplina speciale del rapporto interno tra struttura sanitaria (pubblica o privata) ed esercente la professione sanitaria ogniqualvolta la prestazione sia resa mediante l'organizzazione della struttura (sale operatorie, apparecchiature, personale, logistica), sicché il sanitario, anche se libero professionista e contrattualmente obbligato direttamente verso il paziente solvente, opera quale ausiliario ex art. 1228 c.c.; ne consegue che l'azione di rivalsa o di regresso della struttura è ammessa esclusivamente in presenza di dolo o colpa grave del sanitario.