Una struttura sanitaria privata accreditata ha agito in sede civile per ottenere il pagamento di un acconto pari all'85% su prestazioni di fisiokinesiterapia (FKT) erogate nel mese di agosto 2010. L'azienda sanitaria pubblica si è opposta al pagamento eccependo la mancanza di prova del rispetto della capacità operativa massima ed il superamento del tetto di spesa complessivo di macroarea. A seguito di un primo annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di Cassazione, il giudice del rinvio ha confermato il diritto della struttura al pagamento dell'acconto preteso, rigettando l'opposizione al decreto ingiuntivo. L'azienda sanitaria pubblica ha dunque proposto un nuovo ricorso per cassazione al fine di sottrarsi al pagamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile.