Un parente pretermesso ha impugnato in sede civile un testamento olografo redatto da un'anziana congiunta, chiedendone l'annullamento per incapacità naturale ex art. 591 c.c.. La pretesa azionata si fondava su un certificato di visita psichiatrica effettuata presso una struttura pubblica soli 11 giorni dopo la sottoscrizione della scheda testamentaria, attestante una condizione di demenza senile cronica con grave disorientamento temporo-spaziale, deficit della memoria a breve termine, confabulazioni e deliri persecutori. L'erede testamentaria beneficiaria ha ricorso in Cassazione per la riforma della sentenza d'appello, adducendo la logica intrinseca del testo e la mancata prova di una patologia specifica idonea a privare la de cuius della capacità di autodeterminarsi al momento esatto della redazione. La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando che il riscontro di un decadimento cognitivo cronico in epoca immediatamente successiva fonda la presunzione di incapacità naturale della testatrice.