Cassazione Sezione Civile
09/04/2026

Cassazione Civile - Sezione I - ordinanza 9005/2026 La sottoscrizione di rinunce contrattuali preclude l'azione di indebito arricchimento per prestazioni sanitarie extra-budget  

Una struttura sanitaria ha erogato prestazioni eccedenti il tetto di spesa, incluse cure d'urgenza prestate su trasferimento da presidi pubblici, richiedendone il pagamento a titolo di indebito arricchimento. Successivamente, la struttura ha stipulato un contratto retroattivo accettando i limiti di spesa e rinunciando a ogni contenzioso relativo ai provvedimenti determinativi dei budget. Emergono i profili della sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c., della validità delle rinunce contrattuali ai crediti futuri e della natura non rifiutabile delle prestazioni salvavita in regime di accreditamento. Si discute inoltre la legittimità della fissazione retroattiva del tetto di spesa e i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza.

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