Questa settimana: Responsabilità: consenso informato, moduli prestampati non sufficienti se generici; cartella clinica e lesioni da decubito: quando la diagnosi non fa piena prova
LP: visite private in ospedale tra peculato, abuso d'ufficio e truffa; stato di salute: il lavoratore non è tenuto ad informare il datore del proprio stato di salute; infortunio in casa durante lo smart working, paga l'INAIL;
dispositivi medici: il contributo dello 0,75% al vaglio della Consulta alta specialità neuroriabilitativa: il complesso equilibrio tra accreditamento e tetti di spesa
Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 316/2026 Consenso informato, moduli prestampati non sufficienti se generici
Il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alle alternative possibili e a natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità tuttavia, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va esclusa ove il contenuto del modulo sia generico.
Cassazione Civile Sez. III - ordinanza n. 1166/2026 Cartella clinica e lesioni da decubito: quando la diagnosi non fa piena prova
Il decesso di una paziente, causato da gravi piaghe da decubito, innesca una complessa controversia sulla responsabilità della struttura sanitaria per presunta omessa prevenzione e cura. Il nodo del contendere risiede nel valore probatorio da attribuire alle annotazioni del diario clinico che attestavano la preesistenza delle lesioni al momento del ricovero. Si profila uno scontro tra l'efficacia dell'atto pubblico e il diritto alla prova contraria: può una valutazione diagnostica vincolare il giudice se non contestata tramite querela di falso? La questione solleva profili cruciali sulla distinzione tra "fatti attestati dal pubblico ufficiale" e "manifestazioni di scienza", interrogando il lettore su quali elementi della cartella clinica godano effettivamente di fede privilegiata e quali siano invece liberamente valutabili.
Cassazione Penale - Sez. VI - sentenza n. 41553/2025 Visite private in ospedale tra peculato, abuso d'ufficio e truffa
Alcuni medici ospedalieri sono accusati di aver effettuato visite specialistiche "parallele" all'interno di una struttura pubblica, eludendo i sistemi di prenotazione e il pagamento delle tariffe aziendali. La vicenda solleva interrogativi cruciali sulla qualificazione giuridica dell'uso di beni strumentali, come ecografi e materiali di consumo, e sulla gestione del tempo lavorativo. Si delinea un complesso confine tra l'appropriazione indebita di risorse pubbliche, l'abuso delle funzioni d'ufficio e la configurazione di condotte ingannatorie ai danni dell'amministrazione.
Tribunale Prato - Sez. lavoro - sentenza n. 478/2025 Il lavoratore non è tenuto ad informare il datore del proprio stato di salute
Solo la prognosi, non già la diagnosi del medico, è conoscibile da parte del datore di lavoro e nessuna contestazione può essere mossa al lavoratore che taccia informazioni sul proprio stato di salute – È il medico competente l’unico soggetto legittimato a trattare i dati personali sanitari indispensabili alla protezione della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro – La questione affrontata, tra le altre, in questa pronuncia si colloca a metà tra diritto del lavoro e diritto alla privacy ed è risolta da una disciplina che persegue e realizza il contemperamento di esigenze contrapposte.
Consiglio di Stato - sez. III - ordinanza n. 1589/2026 Dispositivi medici: il contributo dello 0,75% al vaglio della Consulta
La disciplina che impone alle imprese di dispositivi medici il versamento di una quota annuale sul fatturato per alimentare un fondo pubblico di vigilanza è finita sotto esame. Il contenzioso solleva dubbi sulla compatibilità costituzionale di un prelievo che, pur essendo qualificato come tributo, colpisce i ricavi lordi anziché gli utili effettivi, rischiando di ignorare la reale forza economica dei contribuenti.
Tribunale Padova - sez. Lavoro - sentenza n. 462/2025 Infortunio a casa durante lo smart working, paga l'INAIL
Il Tribunale di Padova riconosce la tutela Inail per un infortunio in smart working avvenuto in casa durante una riunione, riaffermando la centralità del nesso causale con l’attività lavorativa.
Lo smart working, nato come misura emergenziale durante la pandemia, ha trasformato radicalmente l’organizzazione del lavoro, ma ha anche posto una serie di interrogativi giuridici. Che cosa accade se l’infortunio si verifica non in azienda, ma nel soggiorno di casa?
Il passaggio più significativo della pronuncia risiede nel riconoscimento della natura lavorativa dell’infortunio occorso in ambiente domestico durante lo svolgimento della prestazione. La decisione contribuisce a chiarire che lo smart working non è estraneo alla tutela assicurativa, né consente un’automatica equiparazione tra evento domestico ed evento extralavorativo.
Consiglio di Stato - Sez. III - sentenza n. 1147/2026 Alta specialità neuroriabilitativa: il complesso equilibrio tra accreditamento e tetti di spesa
Una struttura di eccellenza ha contestato i provvedimenti regionali di fissazione del budget, lamentando una drastica riduzione del finanziamento per le prestazioni di alta specialità. Il nodo del contendere riguarda la distinzione tra riabilitazione intensiva e neuroriabilitazione complessa, con particolare riferimento ai criteri di accesso dei pazienti e alla classificazione delle patologie. Emergono profili di diritto cruciali: il nesso di presupposizione tra programmazione nazionale e atti regionali, la natura vincolante dei titoli di accreditamento rispetto alla remunerazione effettiva e l'evoluzione dei modelli tariffari, passati da una logica "a matrice" basata sul reparto a una centrata sulla gravità clinica del caso (MDC).
17 Febbraio 2026
La rassegna delle sentenze in sanità settimana dal 16 al 20 febbraio
10 Febbraio 2026
La rassegna delle sentenze in sanità settimana dal 9 al 13 febbraio