Rassegna di giurisprudenza
31/03/2026

Anaao vince a Rieti: il mancato confronto sindacale nelle materie previste dal CCNL costituisce condotta antisindacale.  

Responsive image Così il Tribunale di Rieti Sez. Lavoro, decreto ex art. 28 Stat. Lav. del 24.3.2026: gli atti adottati in assenza di consultazione sono illegittimi

L'inottemperanza agli obblighi di consultazione e confronto delle rappresentanze sindacali, espressamente previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, è di per sé idonea a configurare una ipotesi di condotta antisindacale ed a legittimare il ricorso al procedimento di repressione contemplato dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

In questi termini, si è espresso il Tribunale di Rieti, un una recente pronuncia del 24 marzo 2026, con la quale ha condannato l’ASL di Rieti per condotta antisindacale causata dalla mancata convocazione dei legittimi rappresentanti dell’Anaao Assomed al tavolo di confronto previsto per discutere del regolamento sul conferimento e graduazione degli incarichi dirigenziali e sull’orario di lavoro, materie queste oggetto di partecipazione sindacale, come stabilito dalla contrazione collettiva di settore.

L’Anaao Assomed, assistita dall’Avv. Vincenzo Bottino dell’Ufficio Legale Anaao, ha quindi presentato ricorso al compente Giudice del Lavoro chiedendo l’immediata cessazione del comportamento antisindacale dell’azienda sanitaria e la rimozione dei suoi effetti, ovvero l’annullamento di tutti gli atti deliberativi adottati dall’amministrazione nelle suddette materie in assenza del dovuto confronto con i rappresentanti del sindacato.

Il Tribunale di Rieti, dopo aver istruito la causa, ha dichiarato l’antisindacalità della condotta tenuta dalla Azienda Sanitaria Locale di Rieti e la conseguente illegittimità delle delibere di approvazione dei regolamenti sugli incarichi dirigenziali e sull’orario di lavoro della dirigenza sanitaria, ordinando all’amministrazione di cessare il comportamento antisindacale e di rimuoverne gli effetti, tramite la riapertura del tavolo di confronto sindacale e la convocazione dei legittimi componenti della rappresentanza sindacale aziendale dell’Anaao Assomed.

La pronuncia è di particolarmente importanza, poiché, come spiega l’Avv. Bottino, il Giudice nel motivare il provvedimento ha affermato, tra l’altro, come l’effettività del confronto sindacale costituisca espressione del generale principio di buona fede contrattuale e che tale principio che deve permeare le relazioni sindacali imponendo al datore di lavoro di agire in totale trasparenza comunicando le informazioni con modalità di tempo idonee a garantire l'efficacia dell'iniziativa sindacale.

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