Solo la prognosi, non già la diagnosi del medico, è conoscibile da parte del datore di lavoro e nessuna contestazione può essere mossa al lavoratore che taccia informazioni sul proprio stato di salute – È il medico competente l’unico soggetto legittimato a trattare i dati personali sanitari indispensabili alla protezione della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro – La questione affrontata, tra le altre, in questa pronuncia si colloca a metà tra diritto del lavoro e diritto alla privacy ed è risolta da una disciplina che persegue e realizza il contemperamento di esigenze contrapposte.