Secondo l'imputazione, la farmacista avrebbe continuato a svolgere la propria attività nella farmacia di cui era titolare in provincia di Reggio Calabria, nonostante la sospensione dall'albo professionale disposta dall'Ordine dei farmacisti per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale anti-Covid previsto dal decreto-legge n. 44 del 2021 per il personale sanitario.
Il giudice, pur riconoscendo la materialità della condotta, ha ritenuto che nel caso concreto non fosse dimostrata l'offensività penale del fatto, pronunciando l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. per insussistenza del fatto.