Rassegna di giurisprudenza
05/11/2024

Giurisprudenza: responsabilità, prestazioni extra regione, legge 104, risoluzione contratto, parità di trattamento in tema di PI.

Tribunale Potenza - sentenza 953 del 6 giugno 2024 Omessa diagnosi di malformazione fetale, il risarcimento spetta anche al padre. Il risarcimento dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del ginecologo all'obbligazione di natura contrattuale gravante su di lui, spetta non solo alla madre ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l'ordinamento, si incentrano sul fatto della procreazione, non rilevando, in contrario, che sia consentita solo alla madre (e non al padre) la scelta in ordine all'interruzione della gravidanza.

Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza 25514/2024 Prestazioni extra budget, la struttura accreditata deve provare l'esistenza di risorse disponibili
La struttura sanitaria accreditata ha l'onere di provare l'esistenza di risorse disponibili per remunerare le prestazioni eseguite extra budget. In assenza di tale prova, la domanda di pagamento per prestazioni oltre il tetto di spesa non è accoglibile. L'osservanza del tetto di spesa sanitaria è un vincolo ineludibile che la P.A. deve necessariamente rispettare.

Cassazione Sez. Lavoro - ordinanza n. 26514/2024 Orari e modalità di assistenza al familiare disabile. Il datore di lavoro non può sindacare la scelta delle giornate di fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, legge n. 104 del 1992 da parte del lavoratore per esigenze di assistenza ai disabili, né può imporre che l'assistenza sia prestata durante il turno lavorativo del dipendente, se tale turno non è conosciuto al momento della richiesta di permesso. 

Cassazione Sez. Lavoro - ordinanza n. 25517/2024 Risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta. In caso di soppressione dell'ente presso il quale un dirigente pubblico ricopriva un incarico, la risoluzione del rapporto di lavoro si configura come impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c., e non come licenziamento, rendendo legittima la cessazione dell' incarico senza necessità di conferire un incarico alternativo In caso di soppressione dell'ente presso il quale un dirigente pubblico ricopriva un incarico, la risoluzione del rapporto di lavoro si configura come impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c., e non come licenziamento, rendendo legittima la cessazione dell' incarico senza necessità di conferire un incarico alternativo.

Cassazione Sez. lavoro - ordinanza n. 24574/2024 Parità di trattamento in tema di pubblico impiego privatizzato. La Corte conferma che: «in materia di pubblico impiego privatizzato, il principio espresso dall’art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in sede contrattuale collettiva, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell’autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola bastevole, salva l’applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete.

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