Il datore di lavoro non può sindacare la scelta delle giornate di fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, legge n. 104 del 1992 da parte del lavoratore per esigenze di assistenza ai disabili, né può imporre che l'assistenza sia prestata durante il turno lavorativo del dipendente, se tale turno non è conosciuto al mo-mento della richiesta di permesso.