Nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore, per effetto di una procedura di stabilizzazione ex art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, non esclude, ricorrendone i presupposti, il diritto alle differenze retributive e contributive derivanti dall’accertamento giudiziale dello svolgimento, in via di fatto, di prestazioni di lavoro subordinato rese in difformità rispetto alla qualificazione formale del rapporto flessibile (co.co.co. o altra forma di lavoro precario), né implica rinuncia implicita a tali pretese.