In caso di soppressione dell'ente presso il quale un dirigente pubblico ricopriva un incarico, la risoluzione del rapporto di lavoro si configura come impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c., e non come licenziamento, rendendo legittima la cessazione dell' incarico senza necessità di conferire un incarico alternativo In caso di soppressione dell'ente presso il quale un dirigente pubblico ricopriva un incarico, la risoluzione del rapporto di lavoro si configura come impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c., e non come licenziamento, rendendo legittima la cessazione dell' incarico senza necessità di conferire un incarico alternativo.