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Restiamo in Contratto
10/11/2023

Tutte le novità del nuovo Contratto di lavoro. La sintesi e i riferimenti normativi

Pubblichiamo il documento che esplicita in modo sintetico le innovazioni normative più importanti ottenute nella contrattazione nazionale per il Ccnl 2019-2021 rispetto al testo contrattuale vigente. 

Questi gli istituti presi in esame. Gli articoli contrattuali non esplicitati e non disdetti non presentano modifiche normative degne di nota e sono ancora vigenti.
_Relazioni sindacali
_Rapporto di lavoro     
_Il sistema degli incarichi dirigenziali  
_Orario e organizzazione della prestazione di lavoro
_Formazione   
_Istituti normo-economici       
_Trattamento economico        
_Fondi aziendali          
_Particolari tipologie di rapporto di lavoro      
_Libera professione intramuraria        
_Allegati           

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RELAZIONI SINDACALI

ARTICOLO 4
OBIETTIVI E STRUMENTI
(commi 2 e 4)
Aggiungere agli obiettivi importanti da raggiungere mediante il sistema delle relazioni sindacali anche la sicurezza e il miglioramento delle condizioni di lavoro.

ARTICOLO 5
INFORMAZIONE (commi 3 e 4)
 Esplicitare in modo chiaro ed analitico gli atti che devono essere oggetto al livello aziendale di informazione alle OO. SS. firmatarie del CCNL e fra questi quelli che devono essere oggetto di informazione preventiva.

ARTICOLO 6
CONFRONTO AZIENDALE (commi 3 e 4)
  Implementare le materie oggetto di Confronto Aziendale con le OO. SS. firmatarie del CCNL, fra cui in particolare:
-  linee generali di indirizzo per l’adozione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro anche con riferimento alle aggressioni sul lavoro;
-  criteri generali di individuazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi;
- criteri generali per la definizione delle azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione del rischio clinico della legge 24/2017;
- criteri generali per la definizione delle politiche e dei piani di formazione manageriale e formazione continua;
-  criteri generali sulla programmazione dei servizi di pronta disponibilità e di guardia, fermo restando l’onere a carico del relativo fondo;
- con cadenza semestrale, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all’art. 93 bis.
 Dare il potere alle OO. SS. aziendali firmatarie del CCNL di attivare il Confronto Aziendale.

ARTICOLO 7
CONFRONTO REGIONALE (commi 1, 2 e 6)
 Implementare le materie oggetto di Confronto Regionale con le OO. SS. firmatarie del CCNL, fra cui in particolare:
- piano di ripartizione tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all’art. 1,293 della legge 30/10/221, n. 234 e s. m. i.;
- i criteri generali sulla programmazione dei servizi emergenza e, in particolare, di pronta disponibilità e di guardia;
- criteri di scorporo o aggregazione dei fondi nei casi di modifica degli ambiti aziendali;
- criteri generali relativi ai processi di mobilità e riassegnazione del personale. 1B.: In sede di Confronto regionale fra i criteri generali di programmazione delle guardie dovranno essere decisi:
- il n. massimo di posti letto per ogni punto guardia divisionale o interdivisionale;
- i criteri a base della scelta dei reparti che dovranno essere serviti da quest’ultima. Fra i criteri di programmazione delle Pronte disponibilità dovranno essere decise le condizioni:
- a base dell’allocazione della Pronta Disponibilità integrativa o sostitutiva;
- di superamento della Pronta Disponibilità sostitutiva della guardia nei reparti con posti letto di degenza.
 Introdurre l’obbligo di far diventare le materie di Confronto Regionale oggetto di Confronto Aziendale in assenza dell’attivazione del Confronto Regionale entro 90 gg. dall’entrata in vigore del CCNL.

ARTICOLO 8
ORGANISMO PARITETICO PER L’INNOVAZIONE (comma 2)
 Implementare gli argomenti oggetto di relazioni aperte e collaborative, fra cui in particolare:
- progetti di organizzazione e innovazioni, anche tecnologiche;
- misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;
- eventuali protocolli sulla gestione delle assenze improvvise;
- eventuale esonerabilità dai turni notturni di pronta disponibilità e di guardia notturna del personale che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica.

ARTICOLO 9
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA: SOGGETTI E MATERIE (comma 5)
 Implementare le materie oggetto di Contrattazione integrativa aziendale, fra cui in particolare:
- l’eventuale integrazione del numero degli RLS, fino ad ulteriori due componenti, oltre il numero minimo indicato dal decreto legislativo 81/2008;
- l’eventuale elevazione dell’indennità di P. S., con onere a carico del Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro.

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RAPPORTO DI LAVORO

ARTICOLO 15
IL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO (commi 1 e 2)
 Precisazione che l’assunzione degli Specializzandi:
- rientra nel rapporto di lavoro a tempo determinato;
- deve essere sottoscritto un contratto individuale.
 Deve essere espressamente precisato nel Contratti individuale il profilo professionale di appartenenza ed indicata l’Unità Operativa di assegnazione e Presidio Ospedaliero o Struttura Territoriale sede dell'ordinaria attività lavorativa.

ARTICOLO 16
PERIODO DI PROVA (commi 9 e 11)
 Introdotti i principi che il dirigente, in alcuni casi particolari espressi nel comma durante il periodo di prova ha diritto:
- alla conservazione del posto e, in caso di mancato superamento dello stesso;
- in caso di recesso, al reintegro, a domanda, nella U. O. di assegnazione e Presidio Ospedaliero o Struttura Territoriale sede dell'ordinaria attività lavorativa, disciplina, incarico e fascia di esclusività di provenienza.
 Previsione dell’esonero dal periodo di prova per scelta del Dirigente nei seguenti casi:
- vincitore di concorso pubblico nella medesima qualifica e disciplina presso altre Aziende o Enti del comparto, che abbia già superato il periodo di prova;
- abbia svolto periodi di rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato, con o senza soluzione di continuità, almeno superiori a 12 mesi nella medesima qualifica e disciplina, presso la medesima Azienda o presso Aziende del Comparto o presso altra amministrazione pubblica;
- già assunti ai sensi dell’art. 86 e che abbiano svolto periodi di lavoro subordinato a tempo determinato con o senza soluzione di continuità almeno superiori a 12 mesi, nella medesima qualifica e disciplina.
 Conseguenza dell’esonero sarà la cessazione del rapporto di lavoro originario senza l’osservanza dei termini di preavviso qualora l’Azienda lo consenta, ai sensi dei termini di preavviso.

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IL SISTEMA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

ARTICOLO 22
TIPOLOGIE D’INCARICO (commi 2 e 4)
 Affermazione che a tutti i dirigenti, anche neo-assunti durante il periodo di prova deve essere conferito un incarico dirigenziale.
 Previsione di una tempistica ben precisa per iniziare e concludere il procedimento di valutazione e per il conferimento del nuovo incarico.
 Incremento degli incarichi di Altissima Professionalità a valenza dipartimentale dal 3% al 5% e degli incarichi di Altissima Professionalità articolazione di struttura complessa o semplice dipartimentale o distrettuale dal 7% al 10% degli incarichi di natura professionale.
 Introduzione del principio che il numero complessivo degli incarichi di altissima professionalità devono essere distribuite fra le varie UU. OO. e Servizi in modo proporzionale all’organico necessario all’attività.

ARTICOLO 23
AFFIDAMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DIVERSI DALLA DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA - CRITERI E PROCEDURE (commi 1 e 2)
 Affermazione dei seguenti principi:
- A tutti i dirigenti deve essere attribuito un incarico.
- La graduazione delle posizioni deve essere finalizzata al pieno utilizzo del fondo degli incarichi;
- Il fondo per gli incarichi deve essere utilizzato per le finalità per cui è stato costituito;
- A tutti i dirigenti deve essere attribuita una retribuzione variabile aziendale, se vi è la disponibilità del fondo.

ARTICOLO 25
SOSTITUZIONI (commi 3, 4 e 5)
 Introduzione dei seguenti principi:
- La sostituzione di un Direttore di U.O.C. può essere affidata ad un sostituto, individuato all’interno dell’Azienda con procedura selettiva, per 9 mesi prorogabili per altri 6 mesi. Dopo tale periodo, se l’assenza perdura, la sostituzione non può essere affidata al sostituto scaduto ma deve essere rifatta la procedura selettiva.
- In assenza di candidati idonei, la sostituzione può essere affidata ad altro Direttore di U. O. C. di specialità equipollente o affine per 9 mesi, rinnovabile per altri 9 mesi.
- L’indennità di sostituzione deve essere pari al 50% della retribuzione di posizione del dirigente sostituito ed a carico del fondo di posizione.
- L’indennità di sostituzione del Direttore di Dipartimento è pari al 50% della retribuzione di posizione del dirigente sostituito ed è carico del bilancio aziendale.

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ORARIO E ORGANIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO

ARTICOLO 27
ORARIO DI LAVORO DEI DIRIGENTI
(commi 1, 2, 3, 4 e 8)
 Affermazione dei seguenti principi:
- L’orario contrattuale è flessibile e funzionale al raggiungimento degli obiettivi di budget.
- Gli obiettivi di budget devono essere correlati alle risorse umane e strumentali presenti.
- Tra gli obiettivi di budget ci sono anche quelli per la retribuzione di risultato che definiscono i volumi prestazionali richiesti e i relativi tempi di attesa.
 Definizione chiara delle seguenti tipologie di eccedenze oraria all’orario contrattuale, della loro remunerazione e/o della possibilità di recupero:
- Eventuale eccedenza oraria in conseguenza di obiettivi di risultato che è remunerata dal premiodi risultato. Questa eventuale eccedenza si può evidenziare durante il percorso per la realizzazione di obiettivi, ha comunque un limite di ore previsto dal CCNL e non è recuperabile.
- Eventuale eccedenza oraria da urgenze cliniche. Questa a discrezione del dirigente è recuperabile o retribuibile come lavoro straordinario.
- Eventuale eccedenza oraria da piani di lavoro. Queste devono essere recuperate nell’anno di riferimento ovvero entro i primi sei mesi dell’anno successivo, compatibilmente alle condizioni servizio. Qualora superato tale periodo restassero ancora ore, il recupero deve essere effettuato entro e non oltre i successivi 6 mesi, indipendentemente dalle esigenze di servizio.
- Impegno orario aggiuntivo a quello effettuabile per gli obiettivi di risultato, remunerabile in Libera Professione a favore dell’Azienda. Questo prevede la volontarietà ed è possibile solamente dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
 Introduzione dell’obbligo per il Responsabile dell’U. O. C. o del Servizio di predisporre con periodicità mensile un piano di lavoro che schematizza le attività calendarizzate per il raggiungimento degli obiettivi e/o programmi da realizzare in conformità all’orario di lavoro settimanale.

ARTICOLO 29
SERVIZIO DI GUARDIA (commi 1, 2, 6)
 L’organizzazione del servizio di guardia deve rispondere ai seguenti principi:
- è organizzato normalmente su turni di 12 ore;
- turni di durata minore, comunque non inferiore a 6 ore, sono organizzabili nella fascia oraria diurna
- può essere istituito per aree funzionali omogenee che insistono nello stesso presidio;
- devono riferirsi ad Unità operative/Servizi appartenenti ad aree con particolari affinità cliniche, tenendo conto delle omogenee competenze;
- nella loro previsione devono tener conto delle tipologie assistenziali minime esplicitate dall’allegato 1 al CCNL;
- il dirigente non può essere preposto a più servizi di guardia contemporaneamente;
- sono programmabili per il singolo dirigente non più di 5 turni di guardia notturni, calcolati come media nei 4 mesi.

ARTICOLO 30
SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ (commi 3 e 6)
 L’organizzazione del servizio di pronta disponibilità deve rispondere ai seguenti principi:
- La pronta disponibilità ha durata di dodici ore; essa può essere articolata in orari di minore durata, comunque non inferiori a quattro ore.
- Tendere alla garanzia di idonee condizioni di lavoro per i dirigenti organizzati su turni, anche attraverso un percorso di graduale superamento del servizio di pronta disponibilità sostitutiva,
- Nei servizi di anestesia e nelle U.O. di rianimazione e terapia intensiva è prevista esclusivamente la pronta disponibilità integrativa.
- Il servizio di pronta disponibilità è assicurato utilizzando solo i Dirigenti della stessa U. O. per la quale il servizio è istituito, garantendo le necessarie competenze specialistiche.
- Nei servizi ospedalieri il Dirigente non può essere posto in pronta disponibilità su più sedi della stessa unità operativa.
- Il dirigente non può essere preposto a più servizi di pronta disponibilità su più presidi ospedalieri contemporaneamente.
 Possono essere emanate linee di indirizzo regionale che individuino le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nelle aree di competenza.
 Sono stati introdotti inoltre i seguenti limiti invalicabili:
- Sono programmabili per il singolo dirigente non più di 10 turni di pronta disponibilità notturna, calcolati come media mensile nel quadrimestre.
- Sono programmabili, nel bimestre, non più di 12 servizi medi mensili complessivi intesi come somma dei servizi di guardia e servizi di pronta disponibilità e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs 66/2003.

ARTICOLO 31
LAVORO STRAORDINARIO (commi 1 e 3)
 Viene sancito che le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite solamente nei seguenti casi:
- per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, importanti, urgenti e non differibili (urgenze cliniche);
- in seguito a chiamata in servizio in pronta disponibilità.
 Vengono esplicitati i nuovi valori economici delle diverse tipologie di ore straordinarie.

ARTICOLO 32
FERIE E RECUPERO FESTIVITÀ SOPPRESSE (commi 4 e 6)
 Si sanciscono i seguenti principi:
- si considerano nel computo dei periodi di servizio per il calcolo delle ferie i periodi lavorati presso una qualsiasi pubblica amministrazione, anche in qualifiche non dirigenziali, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato;
- le giornate di riposo non fruite non sono monetizzabili.

ARTICOLO 35
ASSENZE PREVISTE DA PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE (commi 4 e 6)
 Si prevede la possibilità di usufruire dei 3 giorni di assenza previsti dall’art. 33 della Legge 104/92 anche a ore per un totale di 18 ore mensili.

ARTICOLO 36
CONGEDI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA (commi 7 e 9)
 Si prevede che la dirigente vittima di violenza di genere:
- Possa presentare domanda di trasferimento ad altra Unità Operativa/Servizio/Struttura della stessa Azienda o ad altra amministrazione pubblica ubicata in una località diversa da quella in cui si è subita la violenza, previa comunicazione all'Azienda.
- Possa, al termine del percorso di protezione e dopo il rientro al lavoro, chiedere di essere esonerata dai turni disagiati, per un periodo di un anno e/o rientrare nell’Azienda o Ente dove prestava originariamente la propria attività o all’Unità Operativa/Servizio/Struttura di provenienza.

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FORMAZIONE

ARTICOLO 43
PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ DELLA FORMAZIONE (commi 2, 3 e 4)
 Si sanciscono i seguenti principi per la formazione del dirigente:
- Svolge un ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’attività delle Aziende.
- Deve essere inserita al centro dei processi di pianificazione e programmazione delle aziende sanitarie e deve essere coordinata e integrata con gli obiettivi programmatici e strategici di performance dell’Azienda.
- Deve diventare la leva strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo.
 Vengono esplicitati gli obiettivi delle attività di formazione.

ARTICOLO 44
PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI CONOSCENZE E SAPERI (comma 2)
 Le Aziende favoriscono la formazione finalizzata alla conoscenza dei:
- Rischi potenziali per la sicurezza e le procedure da seguire per proteggere se stessi ed i colleghi da atti di violenza.
- Rischio clinico e della sicurezza delle cure.
 Le Aziende pianificano programmi finalizzati:
- All’adozione di nuove competenze per i dirigenti nell’ambito della disciplina di inquadramento al fine di incoraggiare i processi di sviluppo e trasformazione della Pubblica Amministrazione;
- Alla conoscenza del rischio lavorativo e delle misure da adottare per aumentare le condizioni di sicurezza.

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ISTITUTI NORMO ECONOMICI

ARTICOLO 56
PATROCINIO LEGALE (comma 2)
 Vengono esplicitate meglio le spese legali rimborsate dall’Azienda, sostenute dal Dirigente per la difesa con un legale da lui scelto ed approvato dalla stessa.

ARTICOLO 57
WELFARE INTEGRATIVO (comma 1)
 Implementazione dei seguenti benefici di natura assistenziale e sociale che l’Azienda può concedere ai dipendenti in sede di contrattazione integrativa aziendale:
- iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi) ivi compresa l’eventuale contribuzione delle spese per l'attivazione di convenzioni per asili nido, ove non presenti in azienda;
- altre categorie di beni e servizi che, in base alle vigenti norme fiscali, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

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TRATTAMENTO ECONOMICO

ARTICOLO 59
RETRIBUZIONE E SUE DEFINIZIONI (comma 2)
 Vengono esplicitate le definizioni e gli addendi delle seguenti tipologie di retribuzione:
- retribuzione base mensile;
- retribuzione individuale mensile;
- retribuzione individuale mensile per particolari istituti;
-retribuzione globale di fatto annuale.

ARTICOLO 60
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE (comma 1)
 Introdotta nel trattamento fondamentale l’indennità di specificità sanitaria.

ARTICOLO 66
INDENNITÀ DI SPECIFICITÀ SANITARIA (comma 1)
 Viene istituita una specifica indennità fissa e ricorrente, da corrispondersi per tredici mensilità al fine del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dalla dirigenza inquadrata nei profili del ruolo sanitario diversi dai profili di dirigente medico e veterinario.
 Viene esplicitato il suo importo annuale

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FONDI AZIENDALI

ARTICOLO 72
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI (comma 1)
 Si sancisce che tale fondo dovrà essere utilizzato per finanziare anche le indennità di sostituzione.

ARTICOLO 74
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO (comma 5)
 Viene introdotto il principio che la destinazione nel medesimo anno contabile delle eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nel presente fondo, deve essere stabilita in sede di contrattazione integrativa.

ARTICOLO 75
RISORSE PREVISTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (commi 1, 2, 3 e 4)
 Viene stabilito che:
- Le risorse previste da specifiche disposizioni di legge dovranno essere ripartite fra le Regioni in base ai rispettivi coefficienti percentuali di cui all’allegata tab. A.
- L’incremento della retribuzione accessoria a partire dal 1 gennaio 2022 (0,22% della massa salariale aziendale), previsto dall’art. 1 del comma 604 della Legge 124/2001, deve essere ripartito al livello aziendale fra il fondo per particolari condizioni di lavoro e il fondo di risultato, garantendo al primo almeno una quota del 50%.

ARTICOLO 79
INDENNITÀ DI PRONTO SOCCORSO (comma 1)
 Viene istituita una indennità di Pronto Soccorso per i dirigenti medici operanti in tali Servizi di un valore pari a 12 Euro per ogni turno di 12 ore di effettiva presenza in servizio.
 Viene sancito che tale importo può essere incrementato in sede di contrattazione integrativa aziendale.

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PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO

ARTICOLO 86
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELLA LEGGE 145/2018
 In tale articolo vengono normate contrattualmente le assunzioni a tempo determinato ed a orario di lavoro ridotto (32 ore settimanali) di medici specializzanti.
 Viene sancito anche che:
 Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, ai sensi del D. Lgs. 368/1999 e s.m.i. svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall’Università d’intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse.
 Il rapporto di lavoro di questi dirigenti è di tipo esclusivo:
 Gli stessi non possono esercitare la libera professione intramuraria ad eccezione dell’acquisto di prestazioni di cui all’art. 89, commi da 2 a 6 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria).
 Gli stessi possono ricoprire, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato al lavoro e alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di quanto previsto dall’art. 12 del D.L. 34/2023.

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LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

ARTICOLO 88
ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEI DIRIGENTI (comma 5)
 Viene ridefinito il limite alla attività di libera professione intramuraria che non può pertanto superare       in alcun caso i volumi di attività istituzionale e l’esercizio della stessa è modulato in conformità alle linee d’indirizzo regionale elaborate dal Confronto regionale.

ARTICOLO 89
TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA (commi 3 e 6)
 Viene ridefinito:
- il limite minimo e massimo della tariffa oraria della Libera Professione in favore dell’Azienda.
- La tariffa per ogni turno notturno di guardia in Libera Professione Aziendale.

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ALLEGATI

ALLEGATO 1 SERVIZI DI GUARDIA
 È stata introdotta una revisione dell’Allegato 2 del CCNL 1998–2001 in merito aI Servizio di Guardia al fine di adeguare gli indirizzi in esso contenuti alle disposizioni presenti nel D. M. 70/2015 e contribuire così al processo di omogenizzazione dei requisiti minimi di assistenza sanitaria e di sicurezza clinica.

a cura di Giuseppe Montante
Responsabile Nazionale politiche contrattuali Anaao Assomed

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