La rassegna delle sentenze in sanità settimana dall'1 al 5 dicembre
Elenco degli ospedali specializzati sottratti all'obbligo di chiusura o di riconversione fissato per gli ospedali; il “raffreddamento” della perequazione automatica delle pensioni superiori a quattro volte il minimo INPS non costituisce un prelievo tributario; nel processo penale il medico imputato può citare l’assicurazione della struttura; valutazioni e certificati redatti da medici pubblici; conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla PA; graduatorie concorsuali: non sussiste obbligo di utilizzare graduatorie di altre amministrazioni
28 Novembre 2025
Corte Costituzionale - sentenza n. 416/1995 Tutela del diritto alla salute
Non è fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui prevede poteri sostitutivi statali, immediatamente esercitabili senza una previa diffida ad adempiere, nel caso di inadempimento da parte della regione all'obbligo di pubblicare, entro un termine ristretto, l'elenco degli ospedali specializzati sottratti all'obbligo di chiusura o di riconversione fissato per gli ospedali con dotazione inferiore a 120 posti letto, sollevata dalla regione Lombardia sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.
Corte Costituzionale - sentenza n. 167/2025 Le rivalutazioni pensionistiche della perequazione automatica non sono un prelievo tributario
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 167 del 13 novembre 2025, ha stabilito che il “raffreddamento” della perequazione automatica delle pensioni superiori a quattro volte il minimo INPS non costituisce un prelievo tributario. La decisione respinge le censure di incostituzionalità sollevate dalla Corte dei Conti, riaffermando così la legittimità della misura in virtù dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Corte Costituzionale - sentenza n. 170/2025 Nel processo penale il medico imputato può citare l’assicurazione della struttura
La Corte Costituzionale ha stabilito che i medici imputati in un processo penale hanno il diritto di citare come responsabile civile l'assicuratore della struttura sanitaria. La sentenza, che estende al settore sanitario una tutela già prevista per altre assicurazioni obbligatorie, dichiara incostituzionale l'art. 83 del codice di procedura penale nella parte in cui non lo consentiva, eliminando una disparità di trattamento ingiustificata.
Consiglio di Stato - Sez. VI - sentenza n. 8044/2025 Valutazione psicologica privata rispetto a quella redatta da un medico pubblico. Contrariamente alle valutazioni dello psicologo privato, i certificati e le valutazioni redatti da medici dipendenti del Ssn sono considerati atti pubblici, in quanto il medico agisce come pubblico ufficiale. Questi atti hanno fede privilegiata fino a querela di falso, invece la valutazione dello psicologo privato è una scrittura privata e, quindi, liberamente valutabile dal giudice come semplice elemento indiziario. Anche se lo psicologo è iscritto all’albo e abilitato alla diagnosi psicologica, se opera in regime libero-professionale e non è accreditato presso il Ssn, si differenzia comunque dal medico ospedaliero.
Cassazione Sezione lavoro - sentenza n. 27189/2025 Pubblico impiego, l’incarico dirigenziale non è rinnovabile oltre i limiti. La sentenza chiarisce in via definitiva la natura speciale e autosufficiente dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, che disciplina il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla PA. La Corte afferma che tali incarichi non costituiscono rapporti di lavoro subordinato a termine, ma funzioni pubbliche temporanee, regolate da una disciplina autonoma e non integrabile con le norme generali sui contratti a termine. La pronuncia valorizza il limite massimo di durata come presidio anti-abuso, in linea con la clausola 5 dell'Accordo quadro UE, e distingue nettamente tra rapporto di lavoro e incarico dirigenziale.
Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 29456/2025 Polizze di responsabilità professionale, rilevante la conoscenza del rischio alla stipula. Un chiarimento sull‘art. 1892 c.c. precisa che, nelle polizze professionali, la clausola che richiede assenza di precedenti richieste risarcitorie va interpretata autonomamente.
Consiglio di Stato - Sez. III - sentenza n. 4835/2025 Graduatorie concorsuali: non sussiste obbligo di utilizzare graduatorie di altre amministrazioni. Deve escludersi che qualunque vicenda modificativa di una graduatoria, intervenuta successivamente alla sua approvazione, determini la rinnovazione del termine a quo di efficacia della stessa, dovendo a tal fine distinguersi tra le modifiche che alterano la fisionomia della stessa, sì da indurre a qualificare quella risultante come "nuova" graduatoria, dalle modifiche che ne lascino immutata l'identità sostanziale e, di conseguenza, il termine iniziale della relativa efficacia.