Deve escludersi che qualunque vicenda modificativa di una graduatoria, intervenuta successivamente alla sua approvazione, determini la rinnovazione del termine a quo di efficacia della stessa, dovendo a tal fine distinguersi tra le modifiche che alterano la fisionomia della stessa, sì da indurre a qualificare quella risultante come "nuova" graduatoria, dalle modifiche che ne lascino immutata l'identità sostanziale e, di conseguenza, il termine iniziale della relativa efficacia.