Ai membri delle commissioni di concorso si applica l’elenco tassativo di cause di astensione obbligatoria di cui all’art. 51 c.p.c.. La sussistenza del conflitto e del conseguente obbligo di astensione fuori dai casi tassativi presuppongono in concreto una valutazione degli elementi di fatto relativi allo specifico rapporto considerato, rapporto che deve essere di intensità tale da far sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità.