In relazione alla autorizzazione e rimborso delle spese per prestazioni sanitarie effettuate all'estero, la legittimazione passiva nel giudizio contro il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione spetta esclusivamente al Centro Regionale di Riferimento e alla ASL competente, secondo quanto previsto dal D.M. 3 novembre 1989, senza coinvolgere la Regione per le singole autorizzazioni, che ha competenze solo nella programmazione della spesa regionale.