La sentenza chiarisce in via definitiva la natura speciale e autosufficiente dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, che disciplina il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla PA. La Corte afferma che tali incarichi non costituiscono rapporti di lavoro subordinato a termine, ma funzioni pubbliche temporanee, regolate da una disciplina autonoma e non integrabile con le norme generali sui contratti a termine. La pronuncia valorizza il limite massimo di durata come presidio anti-abuso, in linea con la clausola 5 dell'Accordo quadro UE, e distingue nettamente tra rapporto di lavoro e incarico dirigenziale.