Corte Costituzionale
28/07/1995

Corte Costituzionale - sentenza n. 416/1995 Tutela del diritto alla salute

Non è fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui prevede poteri sostitutivi statali, immediatamente esercitabili senza una previa diffida ad adempiere, nel caso di inadempimento da parte della regione all'obbligo di pubblicare, entro un termine ristretto, l'elenco degli ospedali specializzati sottratti all'obbligo di chiusura o di riconversione fissato per gli ospedali con dotazione inferiore a 120 posti letto, sollevata dalla regione Lombardia sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.

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