ARAN - Orientamento applicativo Id:35929
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
L’art. 87, comma 10, del CCNL Area Sanità 23.1.2024 prevede: “Il trattamento economico del dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto, con esclusione dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro che rimane riconosciuta in misura intera, è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, la retribuzione complessiva d’incarico, l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, l’indennità di specificità medico-veterinaria, l’indennità di specificità sanitaria e l’indennità di rischio radiologico, spettanti al dirigente con rapporto a impegno orario pieno appartenente alla stessa posizione anche d’incarico.
In ordine alla corretta interpretazione sulla decorrenza della sopraindicata norma è stato chiesto all’Aran se al dirigente con rapporto di lavoro a impegno ridotto va riconosciuta l’indennità di esclusività con la corresponsione dei relativi arretrati per tutta la vigenza del CCNL.
Con l’Orientamento applicativo Id:35929 l’ARAN ha precisato: “Con il CCNL 23.1.2024 è stata ripristinata la modalità di gestione dell’indennità di esclusività antecedente al CCNL 2016-2028 (che invece prevedeva il riproporzionamento) e i relativi costi sono stati previsti nell’ambito del complessivo finanziamento del triennio contrattuale, che decorre, dunque dall’entrata in vigore di tale CCNL (ovvero dal 24.1.2024), non estendendo i propri effetti ai periodi precedenti.
08 Giugno 2026