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14/07/2026

Rapporti di lavoro autonomo nella PA. Cssazione: la prescrizione dei crediti retributivi decorre mese per mese

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SENTENZA DELLA CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, DEL 26.1.2026, N. 1701 (Decorrenza prescrizione dei crediti retributivi nel caso di riconoscimento giudiziario della subordinazione)

Un dirigente sanitario ha convenuto in giudizio un’azienda sanitaria locale deducendo di aver prestato attività lavorativa per sette anni sulla base di vari contratti di lavoro autonomo ex art.7, comma 6, d.lgs. 165/2001, sostenendo che il rapporto, nonostante la forma contrattuale, si fosse sostanziato in un vero e proprio lavoro subordinato.

 Il predetto ha quindi chiesto la condanna dell’ante al pagamento di differenze retributive, al risarcimento del danno da perdita di chance e alla ricostruzione della posizione contributiva e previdenziale.

Le varie fasi giudiziarie avevano accertato la natura subordinata del rapporto (valorizzando elementi quali la continuità della prestazione, l’inserimento nelle turnazioni aziendali, la retribuzione fissa); la Corte d’Appello aveva inoltre stabilito che la prescrizione dei crediti retributivi decorresse solo dalla cessazione del rapporto, applicando il regime tipico del lavoro privato in assenza di stabilità reale.

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili le doglianze dell’Asl riguardanti l’accertamento dei fatti (natura subordinata), confermando che i giudici di merito avevano correttamente individuato gli indici della subordinazione attraverso l’analisi dei turni, delle mansioni e del coordinamento gerarchico.

Per quanto riguarda invece la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, nel pubblico impiego, il termine prescrizionale dei crediti retributivi (pari a cinque anni ex art. 2948 c.c.) inizia a decorrere nel momento in cui il diritto può essere fatto valere (mese per mese) e decorre sempre in costanza di rapporto di lavoro e non quindi dalla data di cessazione del rapporto come invece è applicato nei rapporti di lavoro privati.

Ciò in quanto, a differenza del settore privato, nel pubblico impiego non si configura quel timore del licenziamento che giustificherebbe la sospensione della prescrizione essendo la Pubblica amministrazione vincolata ai principi costituzionali di legalità e imparzialità, garantendo al lavoratore strumenti di tutela diretti contro gli atti illegittimi.

Con sentenza del 26.1.2026,n.1701 la Suprema Corte ha pertanto confermato la decisione dei giudici di merito che hanno individuato nel rapporto di lavoro gli indici della subordinazione ed ha cassato la sentenza della Corte d’Appello limitatamente alla parte riguardante la decorrenza della data di prescrizione dei conseguenti crediti retributivi, individuando tale data non dal momento della cessazione dal servizio, ma nel termine prescrizionale di cinque anni previsto dall’art. 2948 c.c.

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