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30/06/2026

TAR Campania: illegittima la commissione d'esame con membri in pensione da oltre tre anni

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SENTENZA DEL TAR DELLA CAMPANIA – SEZIONE STACCATA DI SALERNO (Sezione Terza) DEL 18.02.2026, N. 00309/2026

Un candidato iscritto a un concorso indetto da una pubblica amministrazione, in considerazione dell’esito negativo della prove d’esame cui è stato sottoposto, ha impugnato gli atti concorsuali avanti il Tar della Campania – sezione staccata di Salerno (sezione terza), lamentando vari aspetti illegittimi riscontrati nell’espletamento della procedura concorsuale.

In particolare il predetto ha precisato che la commissione esaminatrice sarebbe stata costituita irritualmente in quanto, tra i suoi componenti sarebbe stato nominato un membro che si trova in stato di quiescenza da un periodo più ampio rispetto a quello massimo individuato dall’art. 9, comma 4, del dpr 487/1994 nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di concorso.

A suffragio di tale tesi il Tar della Campania ha evidenziato che il comma 4 dell’art. 9 del d.p.r. 487/1994 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) stabilisce che: “Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L’utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso”. Ad avviso del Tar tale disposizione è stata introdotta per evitare il rischio che il trascorrere un lungo lasso di tempo dal collocamento in quiescenza determini delle ricadute negative sulla competenza professionale del componente la commissione.

Accertato quindi che il componente della commissione esaminatrice sopra menzionato fosse in quiescenza da un periodo superiore al triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di concorso, il Tar della Campania ha ravvisato la fondatezza della doglianza evidenziata dal ricorrente con il conseguente annullamento della deliberazione con la quale era stata nominata la commissione esaminatrice e dei conseguenti atti concorsuali impugnati.

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