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21/07/2026

Contrattazione integrativa, il Ministero PA: "Solo le sigle firmatarie del CCNL possono partecipare alle trattative"

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Ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione – Parere del 25 maggio 2026

Una pubblica amministrazione ha chiesto di conoscere l’avviso dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione in ordine alla possibilità di estendere, anche in via cautelativa, dell’invito a partecipare alle trattative per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo anche alle organizzazioni che non abbiano sottoscritto il CCNL.

Il predetto Ufficio, in data 25 maggio 2026, ha rilasciato il seguente parere: “Nel contesto dell’odierno quadro normativo è opportuno considerare che la questione posta è regolata dalla contrattazione collettiva, alla quale il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare dall’articolo 40, assegna il compito di regolare direttamente il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali nel pubblico impiego, entro i limiti stabiliti dalla legge. Proprio nell’esercizio di tale autonomia negoziale, i CCNL vigenti hanno espressamente individuato i soggetti titolari degli istituti della partecipazione sindacale, includendo le RSU e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale, secondo un modello che si è progressivamente consolidato nel tempo.
Peraltro, sulla specifica questione interpretativa concernente la legittimazione delle organizzazioni sindacali non firmatarie a partecipare agli istituti di informazione, confronto e contrattazione integrativa, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) ha ribadito l’assenza di ambiguità nelle clausole nelle clausole contrattuali vigenti.
Al riguardo si evidenzia come il sintagma utilizzato dal legislatore prima e dalla contrattazione collettiva poi, in particolare, non si sia prestato fino ad interpretazioni estensive e i recenti orientamenti giurisprudenziali citati nella richiesta di parere, quandanche non fossero isolati, non consentono in ogni caso alle amministrazioni pubbliche di discostarsi dall’applicazione puntuale della citata disciplina.
Ad avviso dell’Ufficio, pertanto, nelle more di una modifica della disciplina di rango primario che incida espressamente sull’assetto delle relazioni sindacali o ne ridefinisca i presupposti soggettivi, o di una diversa disciplina pattizia, non sono condivisibili soluzioni interpretative che si discostino dal quadro ordinamentale sopra riferito e già confermato dall’Aran.
Per quanto attiene, invece alla questione relativa al quesito della missiva del 30 marzo 2026, si conferma che è in corso di predisposizione, da parte di questo Ufficio, una soluzione normativa di interpretazione autentica finalizzata a chiarire i limiti nell’attribuzione di indennità bel periodo feriale ai dipendenti del pubblico impiego”.

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