Cassazione Civile - Sezione Lavoro - Sentenza n. 3114 del 19 novembre 2025
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Un dirigente sanitario psicologo ha adito le vie legali per ottenere la rideterminazione della retribuzione di risultato, lamentando che l’amministrazione ha calcolato il fondo per la produttività applicando criteri obsoleti previsti da un accordo regionale del 1992, anziché fare riferimento alle più favorevoli “quote storiche” individuate dalla normativa nazionale e dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il predetto nel suo ricorso ha sostenuto che il corretto metodo di calcolo fosse già stato accertato con effetto di giudicato in un precedente contenzioso relativo ad anni precedenti tra le medesime parti (Cass. N. 3134/2019). In quel caso era stato stabilito che il fondo dovesse essere quantificato moltiplicando il plus orario settimanale per il numero massimo di ore consentito, anziché basarsi sulla media dell’erogato in un anno specifico. L’amministrazione, tuttavia, ha persistito ad applicare i vecchi parametri anche per le annualità successive, dando così origine a una nuova controversia sulla spettanza di differenze retributive.
Il Giudice di primo grado ha rigettato il ricorso ritenendo che spettasse alla contrattazione regionale stabilire l’ammontare del premio di risultato e che pertanto era corretto l’operato dell’Amministrazione.
L’interessato ha proposto appello, lamentando il mancato adeguamento del Tribunale ai principi di diritto enunciati nella senza della Cassazione sopra richiamata.
La Corte d’Appello ha rigettato il ricorso evidenziando che le doglianze sono basate su un presupposto erroneo in quanto la quantificazione dei premi di produttività varia di anno in anno, tenuto conto di una serie di elementi modificabili ed il periodo cui si riferisce la domanda oggetto del ricorso è diverso da quello contemplato in quello deciso con la sentenza della Cassazione sopra richiamata, sicché non può vantarsi alcun automatico effetto del “giudicato” in quanto nei rapporti di durata il vincolo del giudicato opera a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso in relazione a fatti permanenti del rapporto con esclusione di quelli variabili.
La Cassazione civile, sez. lavoro, alla quale si è rivolta la ricorrente, con sentenza del 19.02.2026, n. 3114, ha confermato la sentenza del giudice d’appello, esplicitando il seguenti principio: “in ambito di rapporti giuridici di durata, quale è il rapporto di pubblico impiego, impedisce il riesame di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, destinato ad esplicare la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, trova un limite nella ricorrenza di elementi di discontinuità, in fatto ed in diritto, che sono ostativi rispetto a tali effetti futuri e che ricorrono anche quando la struttura della fattispecie richieda la valutazione ex novo di tempo in tempo delle situazioni giuridiche interessate, “come accade nel caso di voci retributive accessorie della dirigenza sanitaria (retribuzione di risultato) da attribuire sulla base di fondi stabiliti dalla contrattazione collettiva anno per anno e che devono essere uguali, anche nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all’art. 45 del dlgs. N. 165 del 2001 per tutti i lavoratori che concorrono al loro riparto”.
08 Giugno 2026