News
20/01/2026

Commissioni di concorso: si applica l’elenco tassativo di cause di astensione obbligatoria

Responsive image

Consiglio di Stato - Sezione III - Sentenza n. 9121 del 21 novembre 2025

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Una candidata partecipante ad una procedura per l’affidamento di un incarico di psicologo indetta da un’asl umbra ha impugnato dinanzi al Tar di Perugia la delibera commissariale di approvazione degli atti della selezione, sostenendo che la stessa sarebbe stata illegittima per difetto di motivazione relativamente alla sua esclusione dalla prova pratica.

Con motivi aggiunti la ricorrente ha poi impugnato anche l’atto di assegnazione dell’incarico al vincitore della selezione, censurando con una successiva memoria la mancata astensione del Presidente della commissione esaminatrice in quanto consigliere tesoriere dell’ordine degli psicologi dell’Umbria della cui rivista era capo redattore il vincitore della selezione.

Il Tar di Perugia ha respinto il ricorso ed i connessi motivi aggiunti ed ha dichiarato inammissibile la censura sulla mancata astensione del Presidente della commissione in quanto proposta con memoria successivamente depositata e non notificata.

La predetta candidata si è quindi rivolta al Consiglio di Stato ed anche l’asl umbra si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

Il Consiglio di Stato, sez.III, con sentenza del 21.11.2025, n. 9121, ha ritenuto l’appello non fondato.

In particolare, per quanto alla questione della mancata astensione del presidente della commissione, il Consiglio di Stato ha evidenziato che ai membri delle commissioni di concorso si applica l’elenco tassativo di cause di astensione obbligatoria di cui all’art. 51 c.p.c. La sussistenza del conflitto e del conseguente obbligo di astensione fuori dai casi tassativi presuppongono in concreto una valutazione degli elementi di fatto relativi allo specifico rapporto considerato, rapporto che deve essere di intensità tale da far sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità. Nel caso di pecie, la sola esistenza di relazioni nell’ambito dell’ordine degli psicologi tra il Presidente della commissione esaminatrice e uno dei candidati non configura automaticamente un vizio di composizione della commissione, salvo che tale rapporto non si fosse caratterizzato da un’intensità tale da far sorgere il sospetto che il candidato potesse essere giudicato in virtù delle conoscenze personali (non sono stati però forniti elementi idonei in questo senso, cioè dell’esistenza di un sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità di interessi anche di carattere economico).

Per i motivi sopraindicati il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e, per l’effetto, ha confermato la sentenza impugnata del Tar dell’Umbria.

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it