Funzione pubblica – Parere 84769 – 6.12.2024
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Il decreto legislativo 105/2022 ha introdotto alcune importanti innovazioni tra cui l’eliminazione del principio del “referente unico dell’assistenza” in riferimento ai permessi disciplinati dall’art. 33 della legge 104/1992.
Ne consegue che ora più lavoratori possono, alternativamente, richiedere e ottenere i permessi, fermo restando il limite dei termini legali, ovvero tre giorni al mese, per assistere lo stesso soggetto con disabilità grave, senza la restrizione del referente unico.
L’assistenza congiunta per la stessa persona con disabilità da parte di più carevigers ha generato non pochi dubbi applicativi.
Nel merito è intervenuto un parere della Funzione pubblica (protocollo 84769 – 6.12.2024) condiviso con i tecnici dell’Aran.
La Funzione pubblica ha sottolineato come la disciplina vigente in materia di “assistenza congiunta”, con riferimento all’articolo 33, comma 3, della legge 104/1922, ammette l’utilizzo dei permessi da parte di più caregivers, siano essi del settore pubblico o privato, previa apposita documentazione comprovante l’utilizzo dei permessi, fermo restando il limite del numero complessivo di tre giorni di assistenza alla stessa persona con necessità di sostegno intensivo.
Se i caregivers sono tutti dipendenti pubblici (anche di diverso comparto), può ritenersi ammissibile, avendo analoga disciplina contrattuale, il frazionamento in ore di tali permessi (massimo di 18 ore mensili per ogni assistito); dovrà essere resa apposita attestazione dal dipendente nella quale saranno dichiarati sia il rispetto del limite giorni/ore mensile consentito e sia l’assenza di altri fruitori del permesso nella medesima giornata.
Per i dipendenti di diversi settori lavorativi (quali pubblico e privato), si considera estesa la possibilità di frazionare il residuo delle giornate non fruite dall’altro caregiver, nei limiti previsti dalla legge e dai contratti di categoria.
Per i caregiver che abbiano diverso rapporto di lavoro full time/part time, è preferibile adeguare l’utilizzo dei permessi in una modalità (giornate/ore) compatibile tra i diversi ambiti lavorativi e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni di legge.