Dipartimento della Funzione Pubblica – Parere del 28 agosto 2025
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Un ente pubblico si è rivolto alla Funzione pubblica per avere una indicazione in ordine alla corretta fruizione dei tre giorni di permesso di cui all’articolo 4 della legge 53/2000, disposizione di legge che ha trovato attuazione nel Dm 278/2000.
In proposito la Funzione pubblica si è espressa evidenziando che il permesso retribuito per grave infermità del congiunto possono essere goduti dal lavoratore o dalla lavoratrice anche nel caso in cui il familiare richieda assistenza per visite o esami clinici che non comportino il ricovero ospedaliero, purché sia documentata la grave infermità.
Una delle difficoltà interpretative del disposto è da sempre stata quella di individuare il perimetro della definizione di grave infermità. In assenza di riferimenti legislativi che forniscano un elenco esaustivo delle patologie riconducibili al concetto di grave infermità il Ministro del Lavoro, con nota del 25 novembre 2008, ha indirizzato verso le patologie indicate all’articolo 2, comma 1, del Dm 2478/2000 che dettaglia ed elenca i gravi motivi familiari che danno accesso al congedo non retribuito per gravi motivi familiari.
La grave infermità può quindi ritenersi requisito soddisfatto anche nel caso in cui il congiunto per il quale si chiede di godere del permesso abbia una delle patologie elencate con specifico riferimento al congedo per gravi motivi, oppure quando ci sia l’attestazione da parte del medico legale della sussistenza della grave infermità dei soggetti per i quali viene prestata assistenza.
Nel parere la Funzione pubblica chiarisce un aspetto di rilievo, vale a dire che quando la grave infermità sia certificata come sopra indicato i permessi sono fruibili anche in assenza del ricovero ospedaliero del familiare, significando quindi la possibilità di poterlo accompagnare a una visita che non comporta il ricovero.
27 Gennaio 2026