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02/02/2026

Controlli sanitari obbligatori: il tempo dedicato dai lavoratori, è da computare come orario di lavoro

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Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Una delle modifiche apportate al d.lgs. 81/2008 dall’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legge 159/2025, coordinato con la legge di conversione n. 198 del 29 dicembre 2025, consiste nella prescrizione secondo cui il tempo dedicato dai lavoratori ai controlli sanitari obbligatori (previsti dal decreto legislativo a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro.

L’articolo 20 del d.l. 159/2025, convertito nella legge n.198/2025, indica gli obblighi del lavoratore e tra questi, oltre al dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza, il lavoratore deve anche sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal d.ls. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente. La norma specifica che il tempo dedicato ai controlli sanitari obbligatori, deve essere computato nell’orario di lavoro (ad eccezione dei controlli compiuti in fase preassuntiva).

L’art. 41 individua quali sono le ipotesi nelle quali è effettuata la sorveglianza sanitaria del medico competente ed ai controlli sanitari ai quali il lavoratore non può sottrarsi e rispetto ai quali il tempo impiegato per gli stessi deve riconoscersi come orario di lavoro:

  • la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori (giudizio di idoneità alla mansione specifica);
  • la visita medica su richiesta del lavoratore qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;
  • la visita medica in occasione del cambio di mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  • la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi;
  • la visita medica effettuata prima o durante il turno lavorativo in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope
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