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13/01/2026

Indennità di turno anche durante le giornate di ferie: sentenza della Cassazione civile

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Cassazione Civile - Sezione Lavoro - Sentenza n. 25528 del 17 settembre 2025

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un operatore sanitario che svolge turni di lavoro articolati su cinque giorni ha chiesto al tribunale di accertare il proprio diritto a percepire l’indennità di turno giornaliera anche durante le giornate di ferie. Il ricorso è stato accolto dal Giudice del lavoro e confermato anche in appello, laddove la Corte ha rilevato che l’indennità di turno costituisce il compenso della specifica penosità di svolgimento delle mansioni su turni avvicendati al fine di assicurare all’utenza il servizio di assistenza sanitaria in tutti i giorni della settimana ed è quindi assimilabile a quelle “integrazioni collegate alle qualifiche professionali” che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.

L’asl di appartenenza del predetto dipendente ha ricorso per la cassazione della sentenza della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuta dovuta l’indennità di turno, non essendo il dipendente durante il periodo feriale soggetto al disagio causato dallo svolgimento della turnazione lavorativa ed in conformità delle disposizioni contrattuali nelle quali è specificato che l’indennità di turno è strettamente legata alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed è finalizzata a risarcire il lavoratore dal disagio collegato alla variabilità della mera collocazione temporale della prestazione.

La Cassazione civile, sez. lavoro, con sentenza del 17 settembre 2025, n. 25528, ha respinto il ricorso della suindicata asl, ricordando che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di giustizia Ue, secondo cui con l’espressione “ferie annuali retribuite” fa riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuaderlo dall’esercitare il diritto (irrinunciabile) delle ferie.

Da ciò deriva che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.

A questi principi si è attenuta la Corte di merito, ha affermato la Cassazione, posto che l’interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano l’indennità di turnazione di cui era stata chiesta l’inclusione della retribuzione feriale è del tutto plausibile ed è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia e in sintonia con la finalità della normativa europea recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all’esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.

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