I beni appartenenti agli enti ospedalieri, poi trasferiti ai comuni ai sensi dell'art. 66 della L. n. 833 del 1978 e successivamente alle aziende sanitarie locali (ASL), sono considerati parte del patrimonio indisponibile e quindi non usucapibili ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 264 del 1974, convertito in L. n. 386 del 1974.